I trattamenti ai superstiti sono anch'essi di entità molto esigua e corrispondente a una percentuale media inferiore alla metà dei corrispondenti trattamenti diretti. Particolarmente critica è poi la situazione delle vedove dei grandi invalidi con assegno di superinvalidita' che vengono a percepire una somma grandemente inferiore a quella che percepiva il dante causa e che per questo si trovano spesso in grandi difficoltà economiche, dopo aver in molti casi speso tutta la propria vita per stare vicino e dare assistenza al proprio coniuge.
La proposta di legge chiede, pertanto, un adeguamento in aumento del 5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dei trattamenti tabellari di cui alle tabelle C, E, F, M ed N previsti dal testo in materia (DPR 915/1978) e di un ulteriore 5 per cento a partire dal 1° gennaio 2019. Si tratta complessivamente di un incremento delle pensioni dirette (C), dell'assegno di superinvalidità (E), dell'assegno di cumulo per infermità (F) e delle pensioni ai genitori di caduto (M) e delle pensioni di reversibilita', per vedove e figli dalla 2ª all'8ª categoria (N), nonchè dell'indennità di assistenza e di accompagnamento e dell'assegno di maggiorazione a favore della vedova e degli orfani. Nel disegno di legge si prevede anche un innalzamento al 60 per cento della percentuale su cui è calcolato l'assegno supplementare alle vedove (articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978), rispetto agli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E annessa al citato testo unico (contro l'attuale 50%) ed un aumento della pensione di reversibilità per le vedove di pensioni di guerra di prima categoria che passerebbe dal 2019 al 60% della pensione diretta di prima categoria spettante al defunto.