Assegno per cumulo infermità
In favore degli invalidi di guerra e dei dipendenti pubblici la cui lesione o infermità sia stata riconosciuta derivante da causa di servizio che abbiano contratto più invalidità ascrivibili a diverse categorie tabellari, l'articolo 16 e 17 DPR 915/1978, l'art 109 DPR 1092/1973 e l'articolo 9 della legge 9/1980 riconoscono la facoltà di liquidare nei loro confronti un assegno accessorio, denominato assegno di cumulo per più infermità graduato in funzione della gravità delle infermità riscontrate. L’assegno di cumulo, al pari degli altri assegni accessori, non è reversibile ai superstiti, è esente da Irpef. Inoltre, per espressa previsione di legge si aggiunge all'assegno di superinvalidità a condizione che le infermità siano diverse da quelle che hanno dato titolo all’assegno di superinvalidità (art. 4 della legge n. 111/1984). Tale disposizione costituisce interpretazione autentica dell’ultimo comma dell’art. 16 del DPR 915/1978 e stabilisce che le menomazioni fisiche già comprese nella superinvalidità non possono formare oggetto di ulteriore valutazione per la concessione dell’assegno di cumulo.
A tal fine la legge prevede una diversa articolazione del beneficio a seconda se l'interessato abbia una invalidità ascrivibile alla prima categoria di cui alla Tabella A del Dpr 915/1978 (invalidità grave) oppure inferiore (es. 2^, 3^ o 4^ e così via). Nei casi in cui con un’infermità ascrivibile alla 1^ categoria coesista una ulteriore infermità sempre dipendente da causa di guerra o di servizio ricomprese nelle Tabelle A ed E allegate al Dpr 915/1978, oltre alla pensione 1^ categoria all'invalido spetta l'attribuzione di un assegno di cumulo per infermità nella misura indicata nella tabella F annessa al DPR 915/78 (si veda tavola sottostante). Ad esempio ove l'invalido abbia contratto una ulteriore infermità ascrivibile alla quinta categoria del testo unico sulle pensioni di guerra spetta un assegno di cumulo di infermità pari a circa 350 euro mensili oltre alla pensione di 1^ categoria. Nel caso in cui assieme ad un’invalidità ascrivibile alla 1^ ctg. coesistano due o più infermità, l’assegno di cumulo è determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F - 1 allegata al DPR 915/78 (seconda tavola sottostante).
Cumuli di II categoria
Ove il soggetto abbia una infermità ascrivibile a categoria tabellare inferiore alla 1^ con la coesistenza di minori infermità ascrivibili ad altre categorie l’invalido ha diritto, a seconda delle combinazioni possibili, o al passaggio alla categoria tabellare superiore (nei casi di infermità iscrivibile a categoria inferiore alla II categoria con coesistenza di ulteriori infermità) o alla corresponsione di un assegno per cumulo di infermità stabilito nella misura individuata dalla tavola sottostante.
In particolare quando con un’infermità di 2^ ctg. coesistano altre minori senza che, nel complesso, si raggiunga un’inabilità di 1^ ctg., all’invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità non superiore a 5/10 né inferiore ai 2/10 della differenza tra il trattamento economico complessivo della 1^ ctg. e quello della 2^ ctg. di cui l’invalido fruisce in relazione alla gravità delle minori infermità coesistenti (tra la 8^ e la 6^ cat), tenendo conto dei criteri stabiliti nella predetta tabella F - 1 sopra individuata. L’assegno di cumulo spetta altresì nelle ipotesi in cui l’invalidità di seconda categoria coesista con altra infermità ascrivibile alla IV, III o II categoria: in tali ipotesi all’invalido compete la pensione di prima categoria più un assegno per cumulo determinato nella misura stabilita per la pensione di VII, VII o VI categoria se, rispettivamente, l'ulteriore invalidità sia ascrivibile alla IV alla III o alla II categoria. Nel caso di coesistenza di un’invalidità di seconda categoria con altra infermità ascrivibile alla quinta, non compete alcun assegno di cumulo ma il trattamento pensionistico è liquidato direttamente in prima categoria.