Al via le operazioni di conguaglio dei contributi relativi all'anno 2021. Lo comunica l'Inps nella Circolare n. 198/2021 pubblicata ieri dall'Istituto di previdenza in cui illustra che le operazioni di conguaglio potranno essere effettuate oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2021 (scadenza di pagamento 16/1/2022), anche con quella di competenza di gennaio 2022 (scadenza di pagamento 16/2/2022).
In occasione della fine dell'anno, infatti, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze, a debito o a credito, eventualmente determinatesi in relazione ai contributi mensilmente versati ai lavoratori dipendenti. Si tratta di un'operazione attraverso la quale il datore di lavoro perviene all'esatta quantificazione dell'imponibile contributivo e conseguente effettuazione del prelievo sulle retribuzioni erogate durante l'anno ai lavoratori dipendenti.
Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l'Inps fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di febbraio 2022 (scadenza di pagamento 16 marzo 2022), senza aggravio di oneri accessori. La stessa scadenza è prevista per la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall’articolo 22 della legge n. 177/1976 con riferimento ad alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost".
Gli eventi che danno luogo ai conguagli
Gli eventi che possono dare luogo ad un'operazione di conguaglio sono molteplici. Vi rientrano, ad esempio, la corresponsione degli elementi variabili della retribuzione (es. lavoro straordinario, indennità di trasferta o missione; indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'inps; indennità riposi per allattamento; giornate retribuite per donatori sangue; eccetera) in quanto trattasi di eventi che possono dare luogo ad un incremento o ad una diminuzione della retribuzione con riferimento all'anno di percezione del reddito che può essere acclarato solo alla fine dell'anno.
Non solo. L'Inps tra le variabili retributive ha ricompreso anche i ratei di retribuzione del mese precedente per effetto di assunzione intervenuta nel mese di dicembre successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l'assunzione stessa. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi di un lavoratore assunto il 19 Dicembre 2021 per il quale, la relativa retribuzione, sarà corrisposta a Gennaio 2022 essendosi alla data di assunzione già chiusa l'elaborazione dei prospetti paga. In tal caso il datore di lavoro dovrà, con l'anno nuovo, conguagliare i contributi relativi alla retribuzione percepita nel mese di dicembre.
Altri elementi che danno luogo ai conguagli sono il superamento o meno del massimale contributivo e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 (per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 o gli optanti al sistema contributivo), o della prima fascia di retribuzione pensionabile (nel qual caso occorre versare il contributo aggiuntivo dell'1%, di cui all’art. 3-ter della legge n. 438/1992) per la presenza di più rapporti di lavoro nello stesso anno (ad esempio uno successivo all'altro). O ancora per la mancata fruizione del compenso ferie non godute per scelta del lavoratore. Questi, come noto, ha facoltà di monetizzare le ferie in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo con possibilità, pertanto, per il datore di lavoro di recuperare la contribuzione versata sull’indennità nell'anno di maturazione.
Anche la corresponsione dei “fringe benefits” in misura superiore al limite di € 516,46 (il limite è stato raddoppiato nel 2020 e nel 2021 dal dl n. 104/2020 dai 258,23€ precedenti), con obbligo, pertanto, per il datore di lavoro di assoggettare a contribuzione anche la quota esente di 516,46; l'utilizzo di auto aziendali ad uso promiscuo; i prestiti ai dipendenti (se il tasso di concessione del prestito è inferiore al tasso ufficiale di riferimento) danno luogo alle predette operazioni di conguaglio contributivo.
Conguagli TFR al Fondo di Tesoreria
I versamenti delle quote di tfr non destinate a un fondo complementare da parte di dipendenti di imprese con almeno 50 addetti va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative. Le aziende costituitesi durante l’anno in corso che, al 31 dicembre 2021, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia Uniemens relativa al mese di febbraio 2022 (31 marzo 2022).
Inoltre entro il mese di dicembre 2021, salvo conguaglio da eseguire entro febbraio 2022, i datori di lavoro possono conguagliare l'importo dell'imposta sostitutiva (17%) versata all'Erario con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria. Per individuarne l'ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di tfr trasferite al Fondo, avvalendosi dell'ultimo (o del penultimo) indice Istat. Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.
Documenti: Circolare Inps n. 198/2021