Pensioni, Anche il fondo esuberi può pagare il riscatto o la ricongiunzione

Valerio Damiani Venerdì, 19 Aprile 2019
Con il DL 4/2019 i fondi settoriali acquisiscono anche la facoltà di coprire gli oneri di riscatto e di ricongiunzione dei contributi per anticipare ulteriormente l'andata in pensione.
Tra le maglie del decreto legge 4/2019 contenente norme in materia di reddito di cittadinanza e quota 100 una disposizione in particolare aiuta ulteriormente l'accesso ai programmi di esodo aziendale. L’articolo 22, comma 3, del D.L. n. 4/2019 prevede infatti che i fondi di solidarietà, di cui al D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, provvedano al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai fondi di solidarietà medesimi. Si tratta di una novità da tenere in considerazione per quelle aziende che stanno studiando operazioni di esodo dei lavoratori prossimi alla pensione. 

Oggi, come noto, i fondi settoriali erogano l'assegno straordinario di solidarietà per una durata massima di cinque anni (temporaneamente portata a sette anni per il settore del credito cooperativo e bancario) dal raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni) o della pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini; 41 anni e 10 mesi le donne). A seguito del Dl 4/2019 l'assegno non può essere utilizzato, salvo sia attivato un piano di ricambio generazionale, per agganciare il requisito pensionistico della cd. quota 100. Dunque l'adesione ai programmi di esodo aziendale riguarda prevalentemente le coorti di lavoratori con almeno 62 anni di età o 38 anni contributi (37 anni le donne).

La facoltà di riscatto e/o di ricongiunzione

Dal 29 gennaio 2019, con l'entrata in vigore del DL 4/2019, i datori di lavoro per il tramite dei fondi di solidarietà settoriali, possono però anche coprire gli oneri di riscatto e ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi dei propri dipendenti per consentirgli l'accesso alla pensione e/o all'assegno straordinario di solidarietà. Ampliando ulteriormente il perimetro di operatività del Fondo nella gestione degli esuberi. Questa facoltà è volutamente molto ampia in quanto destinata sia a coloro che si trovino a maturare i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto e/o ricongiunzione (in tale ipotesi il riscatto e/o la ricongiunzione, aumentando l’anzianità assicurativa in capo al titolare, avranno l’effetto di ridurre il periodo massimo individuale di permanenza nel fondo di solidarietà), sia coloro che raggiungano i requisiti di accesso alla predetta prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Il riscatto e/o la ricongiunzione potrebbero pertanto avere anche l’effetto di far acquisire il diritto immediato alla prestazione pensionistica, escludendo in tal modo la corresponsione dell’assegno straordinario.

Alcuni esempi

Si pensi al caso di Maria una lavoratrice con 60 anni e 32 di contributi: il fondo di solidarietà potrebbe pagarle il riscatto di cinque anni del corso di studi universitari in modo farle acquisire l'anzianità contributiva utile per accedere all'assegno straordinario di solidarietà. Per i successivi cinque anni sino alla pensione anticipata. Oppure al caso di Maurizio, un dipendente con 60 anni e 37 anni di contribuzione. Il fondo potrebbe riscattargli cinque anni di laurea riducendo a solo un anno il periodo di permanenza nel Fondo. O ancora al caso di Ernesto che ha 60 anni e 38 di contributi. Il fondo settoriale potrebbe spedirlo direttamente in pensione con il riscatto di cinque anni di laurea evitandogli completamente l'accesso all'assegno straordinario di solidarietà. Come si intuisce si tratta di una novità da tenere in considerazione nella gestione dei programmi di esodo aziendale.  I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente.

Il fondo paga anche il periodo di slittamento

Con riguardo alla maturazione della pensione anticipata l'introduzione delle finestre mobili trimestrali prevista dal DL 4/2019 porta due conseguenze da segnalare: l'assegno straordinario verrà pagato sino alla decorrenza effettiva della pensione, dunque anche nei tre mesi successivi alla maturazione dei requisiti pensionistici (es. 42 anni e 10 mesi di contributi raggiunti il 10 giugno 2019, l'assegno viene corrisposto sino a settembre 2019 dato che la pensione decorrerà dal 1° ottobre 2019); il versamento della contribuzione correlata si fermerà, invero, al raggiungimento del requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi le donne).

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