La questione riguarda il calcolo dell'anzianità di contribuzione pensionistica per i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale in cui alcune settimane non sono interessate da attività lavorativa (lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico). Si tratta prevalentemente dei lavoratori stagionali cioè quei soggetti impiegati solo in alcuni mesi dell'anno, spesso da settembre a giugno a favore dei quali la giurisprudenza di legittimità ha ormai accertato il diritto all'accredito dell'annualità intera ai fini della maturazione del diritto a pensione nella misura in cui il rapporto tra l'ammontare della contribuzione annua ed il numero complessivo delle settimane sia almeno pari al minimale contributivo settimanale (al pari di quanto previsto per i lavoratori in regime di part-time orizzontale). L'intervento legislativo si propone quindi l'obiettivo di recepire l'orientamento evitando il perdurare di copiosi, quanto superflui, contenziosi legali.
La novità
Più in dettaglio la novella legislativa dispone che per i contratti di lavoro a tempo parziale verticale, in corso al 1.1.2021 o che abbiano decorrenza iniziale successiva, il numero delle settimane da includere nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico si determini rapportando il totale della contribuzione annua al minimale contributivo settimanale (206,23€, nel 2021). Per i contratti di lavoro a tempo parziale già esauriti al 1.1.2021, il riconoscimento delle settimane è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato, corredata da idonea documentazione. In ogni caso, i trattamenti pensionistici liquidati in base alla nuova norma non potranno avere decorrenza anteriore al 1.1.2021, data di entrata in vigore della legge n. 178/2020.
In definitiva la norma riconosce anche ai lavoratori dipendenti del settore privato in regime di part-time verticale il diritto all'accredito di 52 settimane l'anno (utili ai fini del diritto a pensione, es. quota 100, opzione donna, pensione anticipata, eccetera) in presenza di un reddito pari almeno a 10.724€ annui (206,23x52) a prescindere dalla collocazione temporale delle settimane lavorate nell'anno (attualmente, invece, l'INPS riconosce l'accredito contributivo solo in relazione alle settimane effettivamente lavorate). Se non è soddisfatto il predetto requisito reddituale l'anzianità verrà proporzionalmente ridotta in funzione del reddito conseguito (es. con 8.868€ saranno riconosciute solo 43 settimane contributive). I criteri sono i medesimi previsti per l'accredito delle settimane contributive per i lavoratori dipendenti del settore privato in regime di part-time orizzontale. La norma ha efficacia dal 2021 e riguarderà anche i contratti passati ma, in tal caso, l'accredito non potrà determinare l'erogazione di una prestazione pensionistica anteriore al 1° gennaio 2021.
Non ci sono modifiche per i dipendenti pubblici, per i quali, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, gli anni di servizio ad orario ridotto sono sempre da considerarsi utili per intero, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della L. 29 dicembre 1988, n. 554 a prescindere dal reddito.