La regola generale, contenuta nell’articolo 22 della legge n. 903 del 21 luglio 1965 riconosce la pensione ai superstiti in favore dei figli che alla data del decesso del genitore non abbiano superato il 18° anno di età indipendentemente dallo status di studente. Per i figli maggiorenni la concessione della prestazione, come noto, è subordinata alla condizione che i figli risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito. In tali circostanze il limite di età per il conseguimento della prestazione è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università.
Percorsi di formazione Scolastici
Con riferimento al percorso scolastico anche la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, di cui al decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 (IeFP), di durata triennale e quadriennale, è utile a conseguire la prestazione ai superstiti, in quanto tali percorsi fanno parte del secondo ciclo di istruzione e formazione. In caso di iscrizione a corsi di formazione professionale, diversi dai citati percorsi IeFP, le Direzioni regionali dell’Istituto dovranno richiedere agli uffici competenti in materia di formazione professionale dell’ente Regione che ha istituito il corso se trattasi di corsi equiparati ai corsi scolastici ai sensi dell’articolo 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e pertanto utili anche ai fini previdenziali.
Anche i figli superstiti che frequentano percorsi di studio all’estero, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, possono ottenere la prestazione pensionistica ma devono allegare alla domanda di pensione una dichiarazione rilasciata dagli Uffici Scolastici regionali del citato Ministero nella quale sia indicato a quale percorso dell’ordinamento italiano corrisponde il percorso di studio all’estero.
Percorsi di formazione accademica
Con riferimento alla formazione accademica, oltre ai corsi di laurea triennale o specialistica, master e dottorati di ricerca, rientrano nei percorsi di formazione ricompresi nel sistema universitario, anche l’iscrizione ai Conservatori di musica, a decorrere dall’anno accademico 2005/2006 (come precisato nella circolare 76/2008) nonchè l’iscrizione ad Istituti Tecnici superiori previsti dalla legge n. 40 del 2007. La frequenza di tali corsi legittima, pertanto, lo studente a chiedere la prestazione ai superstiti sino al 26° anno e, comunque, non oltre la durata legale del corso di studi.
L'Inps precisa, infine, che anche la frequenza di un corso universitario all'estero consente di ottenere la prestazione. In caso di iscrizione ad Università o Istituti di livello universitario all’estero, tenuto conto di quanto previsto nel D.P.R. n. 189 del 2009 e delle relative indicazioni ministeriali, il superstite studente deve allegare alla domanda di pensione la seguente documentazione: 1) certificazione che attesti l’iscrizione e la frequenza al corso prescelto; 2) dichiarazione di valore in loco della rappresentanza diplomatico-consolare; 3) recapito e-mail o postale al quale intende ricevere la comunicazione del provvedimento di riconoscimento o di diniego ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 189 del 2009 adottato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 4)copia del documento di riconoscimento.
Nel caso in cui il superstite abbia conseguito il titolo di studio all’estero, al fine del riconoscimento dell’equivalenza del titolo estero al titolo italiano da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, lo stesso deve allegare alla domanda di pensione la seguente documentazione: 1) dichiarazione di valore in loco della rappresentanza diplomatico-consolare; 2) certificato analitico degli esami sostenuti rilasciato dall’Istituto ove è stato conseguito il titolo ( in originale o in copia autenticata anche ai sensi dell’articolo 19 e 19 bis del D.P.R. n. 445 del 2000) con relativa traduzione giurata e asseverata; 3) titolo di studio in lingua (anche in copia autenticata ai sensi dell’articolo 19 e 19 bis del D.P.R. 445 del 2000) corredato da traduzione giurata e asseverata e legalizzato nel caso in cui sia stato rilasciato in un paese non UE; 4) recapito e-mail o postale al quale intende ricevere la comunicazione del provvedimento di riconoscimento o di diniego ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 189 del 2009 adottato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 5) copia del documento di riconoscimento.
Il titolo di studio e la certificazione degli esami possono essere sostituiti dal c.d. diploma supplement (documento contenente le medesime informazioni in lingua del posto e in inglese) con la traduzione in italiano. La documentazione relativa ai percorsi di formazione accademica all’estero deve essere trasmessa dalle Direzioni regionali alla Direzione centrale pensioni mediante la casella istituzionale indicata nel messaggio 4113 per il successivo inoltro al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai fini della individuazione del corrispondente percorso di studio in Italia.
Documenti: Messaggio inps 4413/2017; Circolare Inps 185/2015