Come noto dal 1° gennaio 2018 ai fini del riconoscimento del beneficio occorre accertare che l'interessato abbia svolto per almeno 7 o 6 anni attività lavorativa c.d. “gravosa” nel periodo compreso rispettivamente nei 10 o 7 anni precedenti la data di perfezionamento dei requisiti anagrafico e/o contributivo (cioè dei 63 anni di età e 36 anni di contributi nell'ape sociale o dei 41 anni di contributi nel caso di domanda finalizzata al conseguimento del beneficio relativo ai lavoratori precoci). Ebbene a questo riguardo tale condizione è soddisfatta pure nell'ipotesi in cui i 7 o 6 anni di attività gravosa risultino maturati alla successiva data di: a) presentazione della domanda di “certificazione”, in caso di svolgimento di attività lavorativa alla stessa data; b) versamento/accredito dell'ultima contribuzione, in caso di avvenuta cessazione dell'attività lavorativa. La precisazione non è da poco perchè consente l'inserimento in graduatoria anche di quei lavoratori che hanno soddisfatto la predetta condizione in un periodo temporale diverso rispetto alla data di maturazione dei requisiti anagrafici e/o contributivi.
L’accertamento della predetta condizione, anche in via prospettica, alla data di presentazione della domanda di verifica dei requisiti deve, inoltre, sussistere alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio (che potrebbe anche essere prodotta successivamente alla data di verifica delle condizioni ove quest'ultima sia valutata in via prospettica).
L'Inps chiarisce, inoltre, che il versamento/accredito di contribuzione non dipendente da attività gravosa successiva alla prima data utile di accesso al beneficio, indicata nella “certificazione”, potrebbe comportare la perdita del diritto al beneficio in parola nei casi in cui ciò implichi il venir meno della condizione dello svolgimento dell'attività gravosa negli ultimi 6 o 7 anni.
I periodi utili
Ai fini della verifica dello svolgimento dei 7 o 6 anni di attività gravosa sono considerati utili i periodi coperti da contribuzione obbligatoria riferita all’attività lavorativa c.d. gravosa e i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di attività c.d. gravosa (ad esempio, malattia, congedi per handicap, maternità nel rapporto di lavoro, integrazioni salariali etc.).
Pertanto, ai fini del riconoscimento del beneficio occorre che nell’arco temporale dei 10 o 7 anni, come sopra individuato, il lavoratore risulti in possesso di contribuzione obbligatoria riferita ad attività lavorativa c.d. gravosa e/o di contribuzione figurativa per eventi verificatisi in costanza del rapporto di lavoro c.d. gravoso che, complessivamente considerata, sia rispettivamente pari ad almeno 7 o 6 anni. Mentre non saranno utili i periodi di disoccupazione (es. Naspi o mobilità) essendo queste contribuzioni figurative accreditate per eventi fuori dal rapporto di lavoro.
Settore agricolo
Con particolare riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo determinato nel settore agricolo e della zootecnia, tale condizione si considera verificata qualora, nell’arco temporale dei 10 o 7 anni, come sopra individuato, tali soggetti abbiano perfezionato rispettivamente almeno 1092 contributi giornalieri (pari a 156 contributi giornalieri per 7 anni) o almeno 936 contributi giornalieri (pari a 156 contributi giornalieri per 6 anni), utilizzando, a tal fine, anche la contribuzione accreditata con riferimento alla predetta attività eccedente le 156 giornate annue.
L'accertamento
Resta inteso che per l'accertamento dello svolgimento del lavoro gravoso il lavoratore dovrà inviare il modello AP116 disponibile sul sito dell'Inps con la collaborazione del datore di lavoro il quale dovrà certificare l'impiego del prestatore in una delle 15 attività cd. definite gravose e i relativi intervalli temporali.