Anche questi soggetti avranno, dunque, dal 1° gennaio 2018 la facoltà di fruire dell'APE sociale a partire dai 63 anni con un minimo di 30 anni di contributi oppure accedere alla pensione anticipata con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica se ha svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età.
Destinatari delle agevolazioni restano sia lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, sia i lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni speciali (Art.Com.Cd) nonchè presso la gestione separata dell'Inps mentre restano fuori dai benefici i professionisti per i quali la legge richiede l'iscrizione ad un apposito albo professionale (es. avvocati). Sono ammessi al beneficio anche coloro che hanno perso l'occupazione al momento della domanda.
La questione
Attualmente le due agevolazioni previdenziali sono rivolte esclusivamente a coloro che accudiscano da almeno sei mesi il coniuge, la parte dell'unione civile (a seguito dell'equiparazione con il coniuge offerta dalla legge 76/2016), il parente entro il primo grado conviventi affetti da gravi disabilità come accertata ai sensi dell'articolo 3 co. 3 della legge 104/92. Si tratta cioè da handicap la cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'.
La modica contenuta nella legge di bilancio estende i due ordini di benefici anche a coloro che prestano assistenza ad un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Ad esempio potrà così fruire del pensionamento anticipato anche il fratello della persona assistita o della moglie ove il coniuge sia mancato e i genitori della persona da assistere hanno più di 70 anni e, dunque, non in condizione di poter effettuare l'assistenza. O ancora il nonno per assistere il nipote invalido ove i genitori risultino deceduti o mancanti.
I benefici
I lavoratori che si trovano in tali condizioni potranno fruire sino al 31 dicembre 2018 (salvo proroga), nel rispetto di un vincolo di bilancio, al raggiungimento dei 63 anno di età unitamente al possesso di almeno 30 anni di contributi dell'APe sociale, cioè di un sussidio di accompagnamento alla pensione il cui valore è rapportato alla misura della pensione determinata al momento della richiesta di APE entro un massimale di 1.500 euro lordi al mese (poco più di 1.300 euro netti mensili) non rivalutabili annualmente. Il sussidio sarà erogato per 12 mesi l'anno e cesserà al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia, ovvero a 66 anni e 7 mesi (più i futuri adeguamenti alla speranza di vita) o, se viene raggiunta prima, alla pensione anticipata. Potranno conseguire il beneficio anche se titolari di pensione ai superstiti. Per le lavoratrici madri il predetto requisito contributivo di 30 anni potrà essere ridotto di un anno per ogni figlio entro un massimo di 2 anni.
In alternativa i lavoratori in questione potranno pensionarsi in anticipo al raggiungimento di 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica se hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età. In tal caso essi conseguiranno una pensione vera e propria senza limiti, tetti o decurtazioni entro però un vincolo di risorse annualmente fissato dalla Legge di Bilancio. L'agevolazione sulla quota 41 è invece strutturale.