La Pensione Anticipata per i Lavoratori precoci
Per agevolare il pensionamento dei cd. lavoratori precoci, cioè coloro che hanno iniziato a lavorare prima della maggiore età, l'articolo 1, co. 199 della legge 232/2016 come attuato dal successivo DPCM 87 del 23 maggio 2017 consente, a partire dal 1° maggio 2017, a coloro che si trovano in particolari profili di tutela di accedere alla pensione anticipata con uno sconto rispetto alla disciplina ordinaria.
Il predetto intervento normativo si applica ai lavoratori iscritti presso l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la gestione separata dell'Inps e le forme sostitutive ed esclusive dell'AGO e ha introdotto un ulteriore canale di uscita a 41 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica, nei confronti di quei soggetti che hanno lavorato prima dei 19 anni, per almeno 12 mesi in modo effettivo anche non continuativi e che risultino in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cioè sono nel cd. sistema misto). Qui ulteriori informazioni circa la verifica dei 12 mesi di lavoro effettivo. Si tratta di un intervento selettivo in quanto per poter entrare nella agevolazione gli interessati devono riconoscersi, inoltre, in almeno uno dei cinque seguenti profili di tutela, interamente confermati anche per il 2024 (non ci sono state modifiche):
a) siano lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi.
b) risultino lavoratori dipendenti o autonomi che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Dal 1° gennaio 2018 sono stati inclusi anche i soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
c) siano lavoratori dipendenti o autonomi con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
d) siano lavoratori dipendenti all’interno delle professioni indicate nella tavola sottostante che svolgono da almeno sei anni in via continuativa negli ultimi sette anni o da almeno sette negli ultimi dieci anni, al momento del pensionamento attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (si tratta dei cd. lavori gravosi). Le attività in questione sono contenute nel decreto del ministero del lavoro del 5 febbraio 2018.
e) siano lavoratori dipendenti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67 (siano cioè lavoratori addetti a mansioni usuranti o lavoratori notturni con almeno 64 notti lavorate l'anno, per dettagli si veda: lavori usuranti).
La tavola seguente illustra le modifiche per l'accesso alla pensione anticipata in base a quanto stabilito dalla legge n. 232/2016 e dal DPCM 87/2017 all'indomani delle modifiche apportate dalla legge n. 205/2017 e del Dl n. 4/2019 e della legge n. 213/2023.
Sospensione dell'adeguamento alla speranza di vita
L'articolo 17 del Dl n. 4/2019 ha disposto la sospensione dell'adeguamento del predetto requisito contributivo di 41 anni alla speranza di vita Istat dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024. Pertanto sino al 31 dicembre 2024 è possibile accedere alla prestazione con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica. In realtà la predetta sospensione si applicherà sino al 31 dicembre 2026 avendo l'Istat comunicato che nel biennio 2025-2026 la variazione della speranza di vita è risultata nulla.
Finestra mobile
Gli assicurati che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019 sono soggetti ad una finestra mobile di tre mesi che posticipa l'erogazione del primo rateo pensionistico. Ad esempio chi matura il requisito di 41 anni di contributi il 15 gennaio 2024 potrà conseguire la pensione dal 1° maggio 2024.
Con riferimento al solo personale la cui è pensione è liquidata a carico dell'ex casse di previdenza amministrate dal tesoro (CPDEL, CPS, CPI e CPUG) la finestra mobile è stata ulteriormente allungata dall'articolo 1, co. 162 della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) nelle seguenti misure:
- quattro mesi se il requisito contributivo è raggiunto tra il 1° gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025;
- cinque mesi se il requisito contributivo è raggiunto tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026;
- sette mesi se il requisito contributivo è raggiunto tra il 1° gennaio 2027 ed il 31 dicembre 2027;
- nove mesi se il requisito contributivo è raggiunto a decorrere dal 1° gennaio 2028.
Contribuzione
Il requisito contributivo può essere raggiunto anche attraverso il cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 228 del 2012 (cioè sommando la contribuzione non coincidente temporalmente versata in tutte le gestioni previdenziali obbligatorie, tra cui anche le casse professionali).
Divieto di cumulo
Chi utilizza questo canale di pensionamento, inoltre, non può cumulare con il trattamento pensionistico redditi da lavoro, dipendente o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva necessaria per la pensione anticipata standard cioè 42 anni e 10 mesi di contributi (o 41 anni e 10 mesi le donne) e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento con il requisito contributivo agevolato.
Domande nel 2024
Anche nel 2024 ai fini del conseguimento del beneficio gli interessati devono produrre una doppia domanda: la prima volta alla verifica della sussistenza delle sopra indicate condizioni entro il 1° marzo 2024 (istanza tempestiva) oppure tra il 2 marzo ed il 30 novembre 2024 (istanza tardiva); la seconda, volta ad accedere al beneficio vero e proprio, va prodotta al momento della maturazione di tutti i requisiti richiesti.
Essendoci un vincolo annuo di bilancio è prevista una particolare procedura di monitoraggio delle domande in funzione della data di maturazione del requisito contributivo agevolato di 41 anni e, a parità della stessa, in base alla data (e ora) di presentazione dell'istanza di accesso. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie la decorrenza della pensione verrà differita.
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Approfondimenti: Il DPCM 23 Maggio 2017 (Gu. 138 del 16 Giugno 2017); La Circolare Inps 99/2017; Messaggio inps 2884/2017; Le FAQ Inps del 12.7.2017; Messaggio inps 4195/2017; Messaggio Inps 340/2018; Circolare Inps 33/2018; Messaggio inps 1481/2018; Messaggio inps 4097/2019;