Pensioni, Così Cambia l'opzione Donna nel 2017

Valerio Damiani Sabato, 31 Dicembre 2016
La Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio proroga di altri mesi la possibilità per le lavoratrici di esercitare l'opzione per il calcolo contributivo. A condizione di aver raggiunto i 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015.
L'anno nuovo porta una ulteriore estensione del regime sperimentale donna. Anche le lavoratrici nate nell'ultimo trimestre del 1958 potranno fruire dell'opzione donna a condizione di aver centrato i 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015. La modifica è contenuta nell'articolo 1, co. 222 della legge 232/2016 con il quale il legislatore ha stabilito l'estensione dell'opzione «alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015, i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 1, comma 9 della legge 243/04 per effetto degli incrementi della speranza di vita». Pertanto nel 2017 l'opzione potrà essere esercitata dalle lavoratrici dipendenti, anche del pubblico impiego, e dalle lavoratrici autonome che hanno maturato i 57 anni (58 se autonome) entro il 31 dicembre 2015 e hanno almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2015. Rimangono fermi gli incrementi delle speranze di vita ai fini dell'accesso alla pensione, nonché la finestra mobile. Il successivo comma 223 precisa, infatti, che "restano fermi, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, il regime degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il regime delle decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243".

Come già anticipato nei giorni scorsi su pensionioggi.it ciò significa che le nate nell'ultimo trimestre del 1958 (1957 le autonome) matureranno il diritto all'opzione entro il 31 luglio 2016 dato che bisogna considerare gli effetti di un adeguamento di 3 mesi nel 2013 e di altri 4 mesi nel 2016, un totale di 7 mesi. L'ultima lavoratrice inclusa, nata il 31 dicembre 1958, maturerà, pertanto, il diritto il 31 luglio 2016 e potrà ottenere l'erogazione della pensione dopo altri 12 mesi, vale a dire dal 1° agosto 2017 (1° febbraio 2018 nel caso delle autonome perchè nei loro confronti la finestra mobile è pari a 18 mesi). La modifica è stata finanziata con 18,3 milioni di euro per l'anno 2017, 47,2 milioni di euro per l'anno 2018, 87,5 milioni di euro per l'anno 2019, 68,6 milioni di euro per l'anno 2020, 34,1 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro per l'anno 2022. L'a sperimentazione per ora si ferma qui dato che il Governo non ha accettato la possibilità di una ulteriore prosecuzione oltre il 31 dicembre 2015 come previsto dalla legge 243/04, proroga che avrebbe incluso anche le nate dopo il 1958. 

Come al solito le lavoratrici interessate dovranno ponderare con attenzione l'opportunità offerta dall'ordinamento anche alla luce delle novità aggiuntive contenute nella legge di bilancio. L'opzione infatti determina una riduzione definitiva dell'assegno a causa del ricalcolo con le regole del sistema contributivo. Riduzione tanto più intensa quanto maggiore è la quota dell'assegno determinata con il sistema retributivo e cioè se la lavoratrice ha almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Ma in cambio può portare ad un anticipo dell'età pensionabile significativo rispetto alle regole Fornero: da sette agli otto anni considerando che l'età pensionabile di vecchiaia nel 2017 per le lavoratrici dipendenti è fissata a 66 anni e 7 mesi nel pubblico impiego e a 65 anni e 7 mesi quelle del settore privato. Dal prossimo 1° maggio 2017 l'opzione va soppesata con la possibilità, alternativa, di chiedere l'Ape sociale o l'Ape volontario in attesa di conseguire la pensione con le regole Fornero. In entrambi i casi bisognerà raggiungere un'età di almeno 63 anni, dunque un'età sicuramente superiore a quella per effettuare l'opzione. 

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