Come noto i periodi di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per maternità previsti dal testo unico sulle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità nei confronti della generalità dei lavoratori dipendenti sono utili sia ai fini del diritto che della misura della pensione. La disposizione che, attualmente, regola il congedo obbligatorio, l'articolo 25 del decreto legislativo 151/2001, prevede che, per i congedi fruiti in costanza di rapporto di lavoro dipendente, per il riconoscimento della contribuzione figurativa corrispondente non è necessaria alcuna anzianità contributiva.
La stessa norma attribuisce analogo diritto alle lavoratrici dipendenti in relazione ai periodi corrispondenti al congedo per maternità verificatesi al di fuori del rapporto di lavoro. In questo caso, tuttavia, è richiesto che al momento della domanda la lavoratrice possa far valere almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro (anche domestico). Al fine del perfezionamento del suddetto requisito contributivo non è considerata utile la contribuzione versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi (cfr: messaggio inps 6726/2005).
Appare utile ricordare che l'accredito figurativo in questione può essere riconosciuto solo ove al momento della domanda la lavoratrice o il lavoratore, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e alle gestioni ad essa esclusive, sostitutive od esonerative. Il congedo obbligatorio non può, infatti, invocarsi nei confronti delle lavoratrici iscritte presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (es. artigiani e commercianti) dato che l'articolo 25 del citato decreto non ha esteso tale disposizione verso le autonome (costoro beneficiano dell'indennità di maternità e non hanno l'obbligo di astensione dall'attività lavorativa).
Dal 2007, inoltre, il congedo obbligatorio, l'indennità di maternità e la relativa copertura figurativa ai fini pensionistici, è stata estesa in favore degli iscritti alla gestione separata ai sensi dell'articolo 1, co. 791 legge 296/2006 (cfr: Circolare Inps 64/2010 e Circolare Inps 137/2007) e ciò anche a prescindere dall'astensione dall'attività lavorativa (cfr: Circ. Inps 109/2018).
Valore Figurativo
I periodi figurativi appena indicati sono utili tanto ai fini del diritto che della misura della prestazione pensionistica. Per quanto riguarda il lavoro dipendente la valorizzazione della retribuzione avviene con le regole di cui all'articolo 8 della legge 155/1981 secondo le quali il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana “è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”. Dunque con garanzia di mantenere, ai fini pensionistici, una retribuzione analoga a quella goduta in costanza del rapporto lavorativo passato. Per gli iscritti alla gestione separata l'accredito avviene tenendo in considerazione le regole vigenti nella gestione separata che richiedono il rispetto di un minimale mensile di reddito (cfr: Circolare Inps n. 64/2010).
I periodi di congedo parentale
Per i lavoratori dipendenti anche i periodi di congedo parentale possono essere coperti, a domanda, da contribuzione figurativa utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione. L'articolo 35 del decreto legislativo 151/2001, infatti, estende il beneficio dell'accredito figurativo ai periodi di astensione facoltativa dal lavoro secondo le regole previste per l'astensione obbligatoria sopra esposte. La citata norma, però, dal punto di vista della determinazione della retribuzione figurativa da prendere a base per il calcolo dei contributi, tratta in modo diverso i periodi di fruizione del congedo in relazione all'età del bambino.
In particolare i periodi di congedo parentale fruiti dopo il compimento del sesto anno di età del bambino e fino al dodicesimo anno, anche se non danno diritto al trattamento economico, o comunque eccedenti il sesto mese vengono valorizzati in misura convenzionale pari al 200% del valore massimo dell'assegno sociale (cfr articolo 35, co. 2, Dlgs 151/2001). Tale importo viene proporzionato ai periodi di astensione facoltativa usufruiti. Si tratta di una disposizione In questi casi, però, è concessa al lavoratore la facoltà di integrare l'importo accreditato figurativamente versando la differenza fino alla concorrenza della somma determinata con le regole normali con il riscatto oppure secondo le modalità i criteri previsti per la prosecuzione volontaria.
A differenza dei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro, nel congedo parentale, la contribuzione figurativa non è riconosciuta per i periodi collocati al di fuori del rapporto di lavoro. Questi periodi possono essere però recuperati a fini pensionistici attraverso il riscatto o la prosecuzione volontaria dei contributi a condizione che il soggetto richiedente il riscatto possa far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa (cfr art. 35, co. 5, Dlgs 151/2001).
Autonomi
Il legislatore ha esteso la copertura ai fini pensionistici del congedo parentale anche alle lavoratrici (sono esclusi i padri lavoratori autonomi) assicurate presso una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nel limite di tre mesi entro il primo anno di vita del bimbo (art. 69 dlgs n. 151/2001) e alle lavoratrici e lavoratori agli iscritti alla gestione separata nel limite di sei mesi per i primi 3 anni di vita del bimbo (art. 1, co. 788, Legge 296/2006; Circ. Inps 64/2010; Circ. Inps n. 77/2013; Circ. Inps n. 109/2018). La contribuzione figurativa, in tali casi, spetta in presenza dell'erogazione dell'indennità di congedo parentale e dell'effettiva sospensione dell'attività lavorativa.
Documenti: Circolare Inps 69/2016; Circolare Inps 64/2010; Circolare Inps 139/2015; Circolare Inps 46/2006; Circ. Inps 77/2013; Circ. Inps 109/2018