Le caratteristiche generali
Al fondo devono essere iscritti gli atleti, gli allenatori, i preparatori atletici e i direttori tecnici sportivi della FIGC, della federazione italiana ciclismo, golf, motociclismo, pugilato e pallacanestro. La caratteristica peculiare di tale fondo, sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, è che l'anzianità contributiva è espressa in giornate (e non in settimane), considerando l'anno lavorativo convenzionale di 312 giorni, cui corrispondono 12 mesi di 26 giorni ciascuno. L'ordinamento speciale prevede, inoltre, un meccanismo convenzionale semplificato per il raggiungimento dell’annualità di contribuzione necessaria per conseguire le prestazioni previdenziali: l'annualità di contribuzione si considera raggiunta, infatti, con 260 contributi giornalieri. Pertanto per raggiungere i fatidici 20 anni di contributi (utili all'accesso alla pensione di vecchiaia) sono necessari 5.200 contributi giornalieri. Per raggiungere il diritto a pensione è, inoltre, necessario anche soddisfare un requisito di assicurazione al fondo, cioè deve trascorrere un periodo temporale tra la prima iscrizione al Fondo e la data di conseguimento della prestazione pensionistica (nel caso di pensionamento di vecchiaia il requisito di assicurazione deve essere pari a 20 anni).
Al pari di quanto previsto nel FPLS il meccanismo convenzionale di accredito dell'annualità, inoltre, può determinare che in un determinato anno vengano versati contributi per un numero di giorni superiori a quelli richiesti per coprire un anno di contribuzione. In tal caso l'eccedenza contributivaviene recuperata al momento della valutazione finale, a scomputo del requisito contributivo. Ciò può determinare, peraltro, che il requisito contributivo venga maturato in anticipo rispetto a quello di anzianità assicurativa. In tal caso il diritto a pensione non si perfeziona fino al raggiungimento degli anni di assicurazione richiesti dalla legge.
Retribuzione massima pensionabile
Altra peculiarità del Fondo è che a partire dalle pensioni liquidate dal 1° agosto 1997 (data di entrata in vigore del Dlgs 166/1997) è in vigore un massimale di retribuzione annua pensionabile fissato nella misura di cui all'articolo 2, co. 18 della legge 335/1995 (cioè 102.543€, pari a 328,66€ giornalieri) che abbatte, sostanzialmente, la misura della pensione sui redditi elevati. Sulla retribuzione eccedente tale soglia si paga, inoltre, un contributo di solidarietà pari al 1,2% del reddito conseguito.
A tutela delle carriere precarie e deboli il Dlgs 166/1997 ha introdotto una contribuzione d'ufficio, cioè una contribuzione a carico dello Stato, a completamento dell'annualità di contribuzione. Tale contribuzione, valida ai soli fini dell'acquisizione del diritto ai trattamenti pensionistici è riconosciuta a condizione che il lavoratore possa far valere 4.160 contributi giornalieri accreditati presso il fondo e che la retribuzione annuale percepita, nell'anno in cui riconoscere l'accredito, non superi il 50% del massimale di retribuzione imponibile di 102.543€ annui, rivalutato annualmente. Dall’accredito della contribuzione d’ufficio sono esclusi i lavoratori iscritti al fondo successivamente al 31.12.1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data. E' consentita per più anni per un numero di giornate non superiore a 1.040 (4 anni) sino alla concorrenza di 5.200 contributi giornalieri; annualmente la contribuzione d'ufficio è riconosciuta nel limite massimo di 260 contributi giornalieri sino alla capienza massima di 312 contributi giornalieri annui. L'accredito d'ufficio opera sono sulle pensioni a decorrere dal 1.8.1997 e per periodi successivi a tale data.
Le prestazioni previdenziali
Gli assicurati dopo il 31.12.1995 non in possesso di contribuzione al 31.12.1995 (cioè per chi è nel contributivo puro) conseguono la pensione secondo le nuove norme previste dalla legge Fornero e cioè, nel 2019, alternativamente: a) con 64 anni unitamente a 20 anni di contribuzione e assicurazione e importo pensione non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale; b) con 67 anni unitamente a 20 anni di contribuzione e assicurazione e importo pensione non inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale; c) con 71 anni unitamente a 5 anni di contribuzione e assicurazione; d) con 42 anni e 10 mesi di contribuzione e assicurazione a prescindere dall'età anagrafica (41 anni e 10 mesi le donne). Con riferimento a tale ultima prestazione l'Inps informa che dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 è stato bloccato l'adeguamento alla speranza di vita ed è vigore la finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei suddetti requisiti contributivi (DL 4/2019).
Gli sconti
Per effetto dell'articolo 1, co. della legge 205/2017 all’età anagrafica, necessaria agli sportivi professionisti per accedere alle prestazioni in regime contributivo di cui all’articolo 24, commi 6, 7 e 11, del decreto-legge n. 201/2011 (cioè i 64, 67 e 71 anni predetti) è possibile applicare una riduzione di un anno ogni quattro anni di effettiva attività lavorativa svolta nella specifica qualifica entro un massimo di cinque anni. Dunque le predette età anagrafiche possono essere scontate sino ad un massimo di cinque anni in corrispondenza di 20 anni di effettiva attività lavorativa svolta nella specifica qualifica. Il beneficio è rafforzato anche dall'applicazione di un coefficiente di trasformazione dei montanti contributivi corrispondente all'età anagrafica incrementata in misura pari al beneficio stesso. Ad esempio un soggetto che accede alla pensione di vecchiaia con 62 anni grazie allo sconto vedrà applicarsi il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di 67 anni, con evidenti effetti migliorativi sulla pensione.
Oltre alle predette prestazioni previdenziali il FPLSP riconosce l'assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità e le pensioni ai superstiti.
Documenti: Circolare Inps 17/2019