Con una modifica contenuta nella legge di stabilità si prevede infatti che, con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per il 2014 (determinata definitivamente con decorrenza dal 1° gennaio 2015), le operazioni di conguaglio derivanti dagli scostamenti dei valori posti a base della perequazione automatica, limitatamente ai ratei corrisposti nel 2015, non vengono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per il medesimo 2015, ma di quelle del 2016. Resta comunque confermato il conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per il 2015.
In altri termini i pensionati non vedranno applicarsi con la mensilità di gennaio il prelievo una tantum di circa 15-20 euro con il quale si sarebbe dovuto recuperare il debito del pensionato dello 0,1% erogato in eccedenza durante il 2015 a causa dello scostamento tra indicizzazione provvisoria e definitiva. Questo prelievo sarà recuperato nel 2017 quando, si spera, l'inflazione tornerà a crescere (anche se il tasso previsionale per il 2016 è stato fissato a zero) neutralizzando il rischio di un effetto negativo sull'assegno.
Resta inteso che la sterilizzazione è limitata al debito maturato durante l'anno 2015, pertanto è confermato il conguaglio negativo con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015 che porterà comunque via poco più di un euro al mese nel 2016. Ciò per evitare l'accrescimento del debito pensionistico che altrimenti con la rate maturate nel 2016 raddoppierebbe.
Confermata invece la rivalutazione degli assegni ricompresi tra le tre e le sei volte il trattamento minimo Inps (1450 - 2850 euro al mese) gli stessi che nell'Agosto scorso hanno visto l'erogazione del "bonus Poletti" da circa 500 euro grazie al decreto legge 65/2015 sulla rivalutazione delle pensioni. Questi assegni dal prossimo anno vedranno un ulteriore recupero del potere d'acquisto perso negli anni passati che porterà in dote dai 50 ai 100 euro l'anno in più a seconda delle classi di assegno e assorbendo quindi gli effetti negativi sopra esposti.
Da segnalare anche che la finanziaria per il 2016 mette le mani avanti alla possibilità che una deflazione possa impoverire gli assegni, una circostanza che potrebbe verificarsi per la prima volta il prossimo anno a causa della ripetuta stagnazione dei prezzi al consumo. Ebbene il legislatore precisa espressamente che è esclusa l’applicazione di un’indicizzazione negativa delle prestazioni previdenziali ed assistenziali: si dispone, infatti, che la percentuale di adeguamento dei relativi importi, corrispondente alla variazione nei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT, non può essere inferiore a zero.