L’intervento principale riguarda la previdenza per il quale è stato deliberato l’innalzamento progressivo della misura del contributo soggettivo in un ottica di miglioramento dei rendimenti previdenziali degli iscritti. Il contributo soggetto, in particolare, viene modulato nelle seguenti misure: 1) 11% dal 1° gennaio 2018; 2) 12% dal 1° gennaio 2019; 3) 14% - per le sole fasce di reddito superiori a 24 mila euro annui lordi – dal 1° gennaio 2020.
Analogamente, e’ stata incrementata anche la misura del contributo integrativo a carico dei committenti, che passa dal 2% al 4%, sia al fine di migliorare le posizioni previdenziali degli iscritti che per finanziare interventi di welfare. I due punti percentuali di incremento del contributo integrativo, infatti, sono destinati per meta’ (1%) all’incremento dei montanti individuali (vale a dire, l’accumulo di contribuzione sulla posizione individuale, sulla base del quale viene determinato l’importo dell’assegno pensionistico) e per l’altra meta’ (1%) al finanziamento di misure assistenziali, che saranno individuate annualmente in base alle valutazioni che l’ente effettuera’ in relazione alle principali esigenze di intervento ritenute opportune nei confronti degli iscritti.
Maternità
Viene, inoltre, introdotta una specifica prestazione in caso di maternita’ a rischio – consistente nel pagamento di un’ulteriore mensilita’ della relativa indennita’ – e la previsione del pagamento dell’indennita’ di paternita’ in caso di assenza o impedimento della madre. Le due misure sono poste a carico della gestione di maternita’ e, quindi, finanziata con il contributo versato annualmente dagli iscritti. Inoltre, e’ stato esteso al trattamento di maternita’ in favore delle giornaliste titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa il principio di automatismo delle prestazioni, per effetto del quale la prestazione viene erogata anche in presenza della sola denuncia del rapporto lavorativo, ancorche’ il committente non abbia successivamente provveduto al versamento della relativa contribuzione dovuta.
Disoccupazione
Il Comitato ha deliberato l’introduzione di un trattamento di disoccupazione (Dis Coll) per i giornalisti con contratti di collaborazione, a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell’Inpgi, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Similmente a quanto accaduto per gli iscritti alla gestione separata dell'Inps. La prestazione consistera’ in una indennita’ commisurata al 75% dell’importo del reddito medio mensile conseguito nel periodo dal primo gennaio dell’anno antecedente a quello della cessazione del rapporto fino al momento stesso della cessazione. Se tale reddito mensile medio e’ superiore a circa 1.200 euro, spetta un ulteriore 25% della parte eccedente detto limite. L’importo massimo della prestazione e’, comunque, fissato a circa 1.300 euro mensili. L’indennita’ e’ corrisposta fino ad un massimo di sei mesi e si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal quarto mese di fruizione.
Per il finanziamento della misura è prevista l'introduzione di una maggiorazione contributiva di almeno 1,28 punti percentuali, determinando cosi’ u n contributo complessivo pari al 2%, posto per un terzo a carico del giornalista e per due terzi a carico del committente. Con tale misura, l’onere contributivo per i co.co.co. assicurati all’INPGI passa dal 26,72% al 28,00%, restando comunque sensibilmente inferiore all’aliquota del 32,72% previsto per gli assicurati alla Gestione separata INPS.
Assicurazione Infortuni
La tutela assicurativa prevede l’estensione ai giornalisti titolari di rapporti di Co.CO.CO. che percepiscono un compenso annuo non inferiore a 3.000 euro, la garanzia della copertura assicurativa per infortuni professionali in misura analoga a quella prevista per i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. Per il finanziamento della copertura assicurativa e’ stato introdotto un premio in misura pari a 6 euro mensili.
Restituzione del montante contributivo
Il nuovo statuto ridimensiona, inoltre, la facoltà per gli iscritti di ottenere la restituzione del montante contributivo in luogo dell'erogazione della pensione supplementare. Tale facoltà è stata limitata agli iscritti il cui importo della pensione supplementare erogata dalla Gestione risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale INPS, vale a dire che non superi l’importo di circa 2.900 euro annui.
Adempimenti contributivi
La revisione infine semplifica i termini di scadenza della comunicazione reddituale alla Gestione da parte degli iscritti, facendoli coincidere con quelli previsti per la presentazione della denuncia dei redditi all’Amministrazione finanziaria, fissata al 30 settembre (per la modalita’ telematica). Resta fermo, invece, il termine di scadenza dell’eventuale contributo a saldo, fissato al successivo 31 ottobre.
Inoltre, al fine di evitare la sovrapposizione dei diversi adempimenti, la scadenza del versamento del contributo minimo in acconto (attualmente fissato al 30 settembre) e’ stata anticipata al 31 luglio. Riepilogando, queste le nuove date: 1) 31 luglio - termine per il versamento del contributo minimo in acconto per i redditi dell’anno corrente; 2) 30 settembre - termine per l’invio della comunicazione dei redditi conseguiti nell’anno precedente; 3) 31 ottobre - termine per il pagamento dell’eventuale contributo a saldo relativo ai redditi percepiti nell’anno precedente.