Come noto dal 1° gennaio 2017 i lavoratori iscritti alle casse professionali possono sommare la contribuzione versata nella Cassa derivante dallo svolgimento dell'attività professionale con quella versata presso le gestioni Inps (praticamente tutte con la sola eccezione del fondo clero) al fine di acquisire il diritto alla pensione anticipata oppure per la pensione di vecchiaia al perfezionamento dei requisiti anagrafici più elevati tra quelli previsti nelle gestioni coinvolte nel cumulo. Per esercitare il cumulo il lavoratore non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni coinvolte nel cumulo e, in caso, di suo esercizio bisogna liquidare tutti e per intero i periodi contributivi presenti in tutte le gestioni in questione (non è possibile, in altri termini, un cumulo parziale).
Ai fini della prestazione di vecchiaia
Tuttavia l'operazione si atteggerà diversamente a seconda della prestazione richiesta. In caso di cumulo finalizzato alla pensione di vecchiaia l'operazione si configura a formazione progressiva:, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo si potranno utilizzare tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni coinvolte nel cumulo. Ai fini della misura, la liquidazione del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, avverrà solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi.
Ciò significa, ad esempio, che un soggetto con 10 anni di versamenti contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed altri 10 anni presso una gestione professionale potrà sommarli assieme ed ottenere la liquidazione della quota Inps di pensione all'età di 66 anni e 7 mesi mentre per quella della gestione professionale occorrerà attendere il perfezionamento dei relativi requisiti anagrafici e contributivi. Molte gestioni professionali, infatti, prevedono un'età anagrafica superiore a 66 anni e 7 mesi stabilita nell'ordinamento previdenziale pubblico (si pensi che nella cassa forense l'età di uscita si eleverà gradualmente a 70 anni ed in molte casse l'età è già a 68 anni): in tal caso il soggetto dovrà attendere la maturazione dei suddetti requisiti per il conseguimento del pro quota dell'ente previdenziale privato e l'Inps erogherà, in sostanza, solo un anticipo della pensione.
Cumulo ai fini del trattamento anticipato
Regole diverse, invece, sono state fortunatamente previste per la liquidazione della pensione anticipata. In tal caso la prestazione non si configura a fattispecie progressiva ed il lavoratore potrà ottenere subito la liquidazione di entrambe le quote di pensione, sia a carico dell'Inps che delle casse previdenziali private. Per farlo l'interessato dovrà aver maturato un'anzianità complessiva tra le predette gestioni pari a 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 di contributi le donne, 41 anni di contributi i precoci), requisiti da adeguare alla speranza di vita dal 2019 in poi.
In entrambi i casi per potere accedere alle prestazioni dovranno essere presenti anche gli ulteriori requisiti previsti dalle Gestioni Inps e da ogni Cassa professionale che partecipi alla definizione del trattamento pensionistico , come la cessazione da lavoro dipendente o la cancellazione dagli albi professionali.
Il sistema di calcolo
Il pagamento delle singole quote di pensione – come già avviene per la procedura di totalizzazione nazionale - sarà effettuato unicamente dall’INPS, come fosse un’unica pensione. Gli enti interessati rimborsano poi all’INPS le quote di pensione pagate per loro conto sulla base di apposite convenzioni che l'Inps dovrà stipulare con gli enti in questione.
Si presti attenzione, invero, che ai fini del calcolo (retributivo o contributivo che sia) con il cumulo gratuito ogni gestione considera separatamente solo le proprie contribuzioni. Pertanto, le contribuzioni riferite ad inizi di carriera, con retribuzioni non particolarmente interessanti, potrebbero portare anche all’attribuzione di quote di pensione molto esigue, cosa che non avverrebbe invece in caso di ricongiunzione ai sensi della legge 45/90. Nel caso di ricongiunzione onerosa la contribuzione viene accentrata in un unico ente, ottenendo così il massimo vantaggio dai primi anni di assicurazione. Infatti, tali annualità sono computate nella pensione in base alle retribuzioni riferite agli ultimi anni di carriera, in genere più elevate.
Sul punto la Circolare Inps 140/2017 (andando in contrasto con quanto previsto dalla legge 228/2012) ha precisato che con il cumulo la contribuzione afferente alle gestioni previdenziali private non potrà concorrere ai fini della determinazione dei 18 anni di contribuzione al 1995 utili per mantenere il calcolo retributivo sino al 2011. Dunque un lavoratore con 10 anni nell'Inps ed altri 8 nell'ente previdenziale privato al 1995 non potrà valorizzare le anzianità accreditate nell'Inps dopo il 1995 con il sistema retributivo.