In ossequio al consueto schema delle convenzioni OCSE il regime impositivo risulta diversificato a seconda della tipologia di pensione percepita: a) se trattasi di titolari di pensione a carico delle gestioni private dell'INPS per la detassazione della pensione italiana è sufficiente l'attestazione della residenza in Colombia, Giamaica o Urugay; b) se trattasi di titolari di pensione a carico della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici (ex-inpdap) per la detassazione della prestazione occorre anche la cittadinanza nei suddetti paesi esteri.
In considerazione di quanto appena detto l'INPS spiega che le domande di esenzione relative alle prestazioni della gestione previdenziale dei lavoratori privati dovranno essere corredate anche da idonea documentazione attestante la tassazione del reddito da pensione percepito nel paese estero di residenza (Colombia, Giamaica e Uruguay), ai fini della verifica della sussistenza dei peculiari requisiti previsti per ottenere l’esenzione ai fini IRPEF in Italia dall’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta. Le domande di esenzione relative alle prestazioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici dovranno essere complete anche di idonea documentazione attestante il possesso della nazionalità del paese di residenza estero (Colombia, Giamaica e Uruguay).
Lavoratori autonomi
Il trattato stipulato con la Colombia, peraltro, prevede una disciplina particolare per le pensioni derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo per le quali viene sancito il regime della tassazione in entrambi gli stati (Colombia ed Italia) a prescindere dalla residenza. Per eliminare la doppia imposizione viene, tuttavia, riconosciuta al residente in Colombia una detrazione dell’imposta sul reddito da pensione trattenuta alla fonte in Italia dall’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla legislazione fiscale colombiana.
Documenti: Messaggio Inps 4463/2020