Ai sensi dell'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010 interessati all'intervento in questione sono: a) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 (cessati dal servizio entro la medesima data) e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) i lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; c) i lavoratori che al 31 Maggio 2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. GamsinIl decreto garantirà la proroga del sostegno al reddito per quei soggetti che vedono esaurirsi il sostegno nel corso dell'anno 2015 e sino all'effettivo pensionamento. La data di pensionamento, com'è noto, per effetto dell'applicazione delle cd. finestre mobili è slittata di alcuni mesi rispetto alla regole previgenti il decreto legge 78/2010 determinando un periodo di vuoto economico considerevole.
La Bellanova ha peraltro ricordato che per quanto concerne l'anno 2015, che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 marzo 2015 è stato concesso il prolungamento dell'intervento di sostegno del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori già destinatari del decreto interministeriale del 2014 per le mensilità residue riferite all'anno 2015.