Come si ricorderà l’articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Legge di bilancio 2019"), ha previsto un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi di pensione di fonte estera. La disposizione da ultimo citata ha previsto che le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti nelle Aree coinvolte dal Sisma del Centro Italia del 2016, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per una durata di 10 anni (in origine era 6 anni). Tramite tale intervento normativo, il legislatore ha inteso favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri. Sono esclusi dal regime in esame, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia.
Soggetti Esteri
L'Agenzia delle Entrate spiega che le modifiche apportate all'articolo 24-ter dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 in sede di conversione del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, che ha soppresso al comma 1, la locuzione "percepiti da fonte estera o", non hanno inciso sui presupposti di applicazione della disciplina in esame che sancisce la rilevanza della localizzazione della fonte estera del reddito da pensione, ai fini del riconoscimento dell'imposta sostitutiva, ma le stesse modifiche sono volte ad espungere i redditi percepiti da fonte estera, allo scopo di circoscrivere il perimetro dell'agevolazione in relazione ai redditi prodotti all'estero. In sostanza, anche all'esito del predetto intervento normativo, resta presupposto per l'applicazione del regime fiscale di vantaggio l'erogazione di un reddito da pensione da soggetti esteri. L'istante, conclude l'Agenzia, essendo percettore esclusivamente di una pensione INPS, non può beneficiare dell'agevolazione fiscale in parola.