Sarà piu' facile per le pubbliche amministrazioni collocare forzosamente in pensione i dipendenti pubblici che abbiano maturato un diritto a pensione.
Kamsin Chi ha raggiunto l'età pensionabile potrà essere messo a riposo d'ufficio. E' questa la sintesi della Circolare della Funzione Pubblica 2/2015 pubblicata in settimana da Palazzo Vidoni. Il provvedimento conferma in sostanza le regole introdotte dal Dl 90/2014 la scorsa estate individuando, con precisione, i limiti e le modalità per l'esercizio del potere di collocare in pensione d'ufficio i dipendenti pubblici.
Da un lato la Circolare conferma che tutte le amministrazioni nonché le Authority potranno, facoltativamente, procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei propri dipendenti quando maturano i requisiti per l'anzianità contributiva (42 anni e sei mesi se uomini, 41 e sei mesi se donne) e hanno compiuto 62 anni di età. Prima di agire l'amministrazione dovrà dare un preavviso di sei mesi (il preavviso potrà essere anche comunicato in anticipo rispetto alla realizzazione dei relativi presupposti). La facoltà in parola è tuttavia preclusa nei confronti dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa (i primari), i magistrati, il personale difesa e soccorso pubblico e i professori universitari.
L'altro punto è la conferma dell'abolizione del trattenimento in servizio. Quando il lavoratore ha raggiunto l'età per la vecchiaia non potrà piu' chiedere di restare in servizio, come accadeva in passato, al fine di maturare una pensione piu' succulenta. C'è solo una deroga. Le amministrazioni, infatti, non dovranno comunque penalizzare i lavoratori che, pur avendo raggiunto i limiti di età, non hanno i contributi pieni: in questo caso è prevista infatti la possibilità di permettere il proseguimento dell'impiego fino ai 70 anni (più l'adeguamento alla speranza divita).
Dirigenti Medici. Resta il regime speciale per i dirigenti medici. Il limite massimo per il pensionamento di vecchiaia è, per questi professionisti, a 65 anni ma, su richiesta dell'interessato, è possibile chiedere la permanenza in servizio sino a 40 anni di servizio effettivo purché non si superino i 70 anni di età. L'amministrazione, in questi casi, potrà concedere l'allungamento del rapporto di lavoro se non si determina un «aumento del numero dei dirigenti».
Chi ha raggiunto la Q96 entro il 2011. La Circolare ribadisce inoltre che i dipendenti che hanno maturato il requisito di accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime di accesso al pensionamento previgente (anche in applicazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101). Pertanto nei confronti di questi dipendenti l'amministrazione può esercitare il recesso al raggiungimento del limite ordinamentale (cioè a 65 anni), nonché al conseguimento del requisito dell'anzianità contributiva di 40 anni di servizio.
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