Il ricorso era indirizzato ad annullare la delibera n. 63 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto previdenziale del 28 settembre 2016, con cui era stato istituito un contributo straordinario di partecipazione al riequilibrio finanziario della gestione previdenziale da applicare, in via temporanea per la durata di 3 anni a partire dal 1° gennaio 2017, a tutti i trattamenti di pensione erogati dall'Inpgi di importo superiore a 38 mila euro lordi annui con percentuali crescenti a seconda delle diverse fasce reddituali. L'importo del contributo straordinario oscilla da un minimo dell'1% ad un massimo del 20% con riferimento alla quota di trattamento eccedente i 200mila euro annui lordi.
«La III sezione del Tar del Lazio», ricorda l'Inpgi in una nota, «accogliendo le argomentazioni difensive dell'Istituto, ha dunque confermato la piena legittimità dei provvedimenti con cui Inpgi aveva stabilito l'imposizione di un contributo straordinario di solidarietà: misura, quest'ultima, ha precisato il Tar, che è stata adottata nel perseguimento del fine di riequilibrio finanziario, giustificato, se non imposto, dalla crisi contingente e grave del sistema previdenziale nel quale opera. Il prelievo, che incide solo sulle pensioni più elevate, è atto oggettivamente sostenibile, rispetta il principio di proporzionalità, e, soprattutto, è previsto come misura una tantum, durando tre anni, senza possibilità di reiterazione.
I parametri di legittimità
I giudici amministrativi elencano quali siano i «parametri imposti dalla giurisprudenza costituzionale in ordine alla legittimità di un contributo straordinario di solidarietà o di partecipazione al riequilibrio finanziario di una gestione previdenziale». Rifacendosi in particolare a quanto stabilito dalla Consulta con la sentenza numero 173 del 13 luglio 2016 con la quale è stato ritenuto legittimo il prelievo forzoso sugli assegni d'oro previsto dall'articolo 1, co. 486 della legge 147/2013. Decisione che poi ha "ispirato" l'Inpgi nell'approvazione della delibera del 2016. Tuttavia, «anche in un contesto così siffatto, un contributo sulle pensioni costituisce, però, una misura del tutto eccezionale, nel senso che non può essere ripetitivo e tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema di previdenza». Il contributo per poter essere ritenuto «misura consentita dal legislatore» dovrà rispettare i limiti di ragionevolezza, di affidamento e di tutela previdenziale «il cui rispetto è oggetto di scrutinio stretto di costituzionalità». L'intervento, inoltre, dovrà essere ragionevole, non imprevedibile e sostenibile.
Per rispettare queste condizioni e superare lo scrutinio stretto di costituzionalità, il contributo dovrà operare all'interno del sistema previdenziale, essere imposto dalla crisi contingente e grave del sistema, dovrà incidere sulle pensioni più elevate, parametro questo da misurare in rapporto al nucleo essenziale di protezione previdenziale assicurata dalla Costituzione, «ossia la pensione minima». Inoltre il contributo dovrà presentarsi come prelievo sostenibile, dovrà rispettare il principio di proporzionalità ed essere utilizzato come misura una tantum. Verificato il rispetto di queste premesse, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dei pensionati e dichiarato legittimo il contributo richiesto dall'Istituto previdenziale, che è stato fissato per tre anni a partire dal 1° gennaio 2017.
«La sentenza dimostra la correttezza del percorso che l'Inpgi sta seguendo per rafforzare e consolidare la stabilità dei conti a tutela di tutti gli iscritti e dell'autonomia della categoria», ha dichiarato la presidente dell'Inpgi Marina Macelloni a commento della decisione presa dal Tribunale amministrativo laziale. La decisione del Tribunale amministrativo arriva peraltro in un momento delicato in cui la politica sta cercando una quadra su come tagliare gli assegni d'oro. La strada del prelievo di solidarietà si conferma, pertanto, essere quella più prudente rispetto alle altre ipotesi che stanno circolando in questi giorni.