La questione, come noto, riguarda l'esclusione prevista dalla Circolare Inps numero 77/2019 dall'ambito di applicazione dell'indennizzo a quei soggetti che hanno cessato l'attività commerciale nel biennio 2017-2018 prima della stabilizzazione della misura avvenuta a partire dal 1° gennaio 2019 con l'articolo 1, commi 283 e 284 della legge n. 145 del 2018 (si veda pensionioggi dello scorso 25 maggio 2019). L'interpretazione restrittiva dell'Inps ha formato oggetto di aspre critiche dalla parte sindacale e dai diretti interessati, l'accusa mossa all'ente di previdenza e al ministero del lavoro era di aver creato dei cd. "esodati del commercio", cioè dei soggetti ormai privi di lavoro e senza indennizzo economico per la sola colpa di aver cessato l'attività in epoca antecedente al 1° gennaio 2019. Gli interessati denunciano, peraltro, come già in passato la misura sia stata prorogata più volte senza soluzione di continuità rispetto alla data di cessazione dell'attività commerciale e come la scadenza del versamento della contribuzione aggiuntiva per il finanziamento della prestazione (0,09 per cento) era prevista originariamente per il 31 dicembre 2018, determinando quindi un gap temporale tra cessazione dell'obbligo di versamento della contribuzione e platee beneficiarie dell'indennizzo.
Nella risposta il sottosegretario afferma che la circolare Inps n. 77 del 24 maggio 2019 è in linea con gli interventi legislativi che hanno introdotto e successivamente prorogato l'indennizzo, che sono stati sempre ritenuti applicabili solo per le cessazioni avvenute successivamente all'entrata in vigore delle norme stesse. Il Governo, tuttavia, prende atto, "che mentre in passato le proroghe non hanno lasciato vuoti temporali, in questo caso il diritto all'indennizzo è terminato nel 2016 per essere ripristinato, in maniera strutturale, con decorrenza 1° gennaio 2019". Durigon promette quindi l'attenzione del Governo su questo tema con l'impegno a "riconsiderare, tra i requisiti indicati ai fini del diritto di accesso all'indennizzo in questione, la data di cessazione dell'attività commerciale".