Anche il pensionato ex dipendente statale può ricongiungere i contributi derivanti dall'attività professionale ottenendo la liquidazione di un supplemento di pensione a carico della Cassa Stato. L’art. 1, comma 5, della legge n. 45/1990 non contempla, infatti, alcuna causa di esclusione dal suo raggio di applicazione dei casi in cui il libero professionista che chieda la ricongiunzione goda di una pensione di anzianità nella qualità di ex dipendente statale. E' quanto in sintesi ha accertato negli ultimi anni la giurisprudenza contabile sconfessando la tesi INPS da sempre contraria a tale facoltà.
La questione
Riguarda i titolari di una pensione di anzianità erogata dalla Cassa stato (es. ex dipendenti scolastici, funzionari dello stato, eccetera) che dopo il pensionamento hanno svolto l'attività professionale (es. avvocati) con versamento dei contributi presso la rispettiva cassa ordinistica. In tale eventualità l'articolo 1, co. 5 della legge n. 45/1990 consente al «libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianita', di chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita». La facoltà può essere esercitata una sola volta entro un anno dalla cessazione dal versamento dei contributi riferiti alla nuova occupazione.
La norma a volte è appetibile perché consente di ottenere la liquidazione di un supplemento di pensione immediatamente dopo la cessazione della nuova attività senza alcuna attesa a prescindere dal raggiungimento di un'età anagrafica.
Sì anche per gli ex dipendenti statali
L'Inps si è sempre opposto alle richieste provenienti dagli ex dipendenti statali argomentando che la disposizione di cui all'articolo 1, co. 5 della legge n. 45/90 potrebbe operare soltanto nelle ipotesi in cui sia disciplinato concretamente l’istituto del supplemento di pensione (es. personale del settore privato, gestione separata, enti locali), non quindi per gli iscritti alla Cassa Stato la cui gestione, come noto, non prevede tale istituto.
La giurisprudenza contabile ha sconfessato tale orientamento (cfr: Corte dei conti, sez. Emilia Romagna, n.6/2017; id., Sez. Liguria, n.382/2011; id Lombardia n. 179/2019; Seconda Giurisdizione Centrale Corte d'Appello n. 216/2021) riconoscendo che di queste distinzioni «non vi è alcuna traccia nella chiara ed inequivocabile lettera della legge n. 45/90»; la norma in altri termini ha valenza «generale» e può essere utilizzata, pertanto, anche dai titolari di una pensione di anzianità a carico della cassa stato.