Così per i lavoratori dipendenti il minimale contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2019 risulta rideterminato in 48,74€ giornalieri, pari a Euro 1.267,00 mensili, mentre la prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale scatta il contributivo aggiuntivo dell'1% previsto dall’art. 3-ter della legge n. 438/1992 per i lavoratori dipendenti resta confermata in 46.184,00 euro. L’importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a Euro 3.849,00.
Le novità della Riforma
A seguito della Riforma del 2017 che ha coinvolto il regime previdenziale dei giornalisti l'Inpgi ha mutuato la normativa Inps sul minimale necessario per l'accredito di un anno di contributi. Ne consegue che, ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché del diritto alle altre prestazioni subordinate al possesso di un requisito contributivo, potranno essere accreditati nell'anno 2019 tanti contributi settimanali quante risulteranno essere le settimane retribuite, o riconosciute figurativamente, sempreché per ognuna di esse risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente una retribuzione non inferiore a 205,2 euro (40 per cento del trattamento minimo di pensione al 1° gennaio 2019, pari a 513,01€). In caso contrario, si procederà alla riduzione delle settimane accreditate in proporzione al valore retributivo accreditato. Per ottenere l'accredito di un anno di contribuzione, pertanto, i giornalisti lavoratori dipendenti dovranno percepire uno stipendio minimo annuo di 10.670,4 euro.
Altra novità è l'introduzione del massimale contributivo - previsto dall'articolo 2, co. 18 della legge 335/1995 - per i giornalisti dipendenti privi di anzianità pregressa che si iscrivono all'Inpgi dal 1° gennaio 2017 in poi. La novella è conseguenza della Riforma del 2017 che ha adottato il sistema contributivo sulle anzianità maturate dal 1° gennaio 2017. Tale massimale annuo per l’anno 2019 risulta pari a 102.543,00 euro. Il massimale non opera, invece, con riferimento ai giornalisti dipendenti in possesso di contribuzione al 31.12.2016. Costoro pagheranno l'aliquota piena (dal 2016 l'aliquota IVS nell'Inpgi è stata portata al 33% - 23,81 a carico del datore e 9,19 a carico del lavoratore) più l'1% aggiuntivo sulla quota eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile sopra descritta. L'Istituto informa, inoltre, che è rimasto immutato nel 2019 l'onere minimo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS nella gestione: 900 euro mensili.
Documenti: La Circolare numero 1 del 24 Gennaio 2019