Pensioni, L'Inps detta le nuove istruzioni per APE Sociale e Precoci

Valerio Damiani Sabato, 24 Febbraio 2018
L'Istituto chiarisce le novità in vigore dal 2018 dopo i correttivi dell'ultima finanziaria. Le madri ottengono uno sconto sino a due anni sui requisiti contributivi per l'ape sociale. Salgono a 15 i lavori gravosi. 
 Via libera dell'Inps alle nuove istruzioni per l'ape sociale ed il pensionamento con 41 anni di contributi per i lavoratori precoci. L'Istituto ha pubblicato le Circolari 33 e 34 del 23 Febbraio in cui illustra i correttivi normativi introdotti dal 1° gennaio 2018 con la recente legge di bilancio. I due documenti quasi fotocopia l'uno dell'altro, dato che le misure sono molto simili, giungono con un certo ritardo per il corretto assolvimento degli obblighi da parte degli interessati e degli operatori del settore ed integrano le indicazioni già fornite con le Circolari 99 e 100 dello scorso anno. Vediamo dunque in breve le principali novità illustrate dall'Inps. 

Ape social

Due le novità più importanti. Dal 1° gennaio 2018 le madri guadagnano lo sconto di un anno requisiti contributivi per ogni figlio entro un limite di due anni. Pertanto a seconda del profilo di tutela le madri con due figli possono accedere all'Ape sociale con 28 anni di contributi (34 anni se risultano addette a lavori gravosi) mentre per quelle con un figlio i requisiti sono ridotti a 29 anni (35 anni per i lavori gravosi).

La seconda novità è che l'ape sociale può da quest'anno essere fruita anche dai lavoratori la cui disoccupazione derivi dalla scadenza di un contratto a termine a condizione che l'interessato nei tre anni precedenti la cessazione del rapporto, abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi ed abbiano concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione di disoccupazione (cioè la Naspi). L'Inps precisa al riguardo che l’arco temporale dei trentasei mesi entro cui individuare i diciotto mesi di rapporto di lavoro dipendente decorre, a ritroso, dalla data di scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato da ultimo svolto al momento della domanda di verifica delle condizioni e sulla base della quale il soggetto chiede di poter beneficiare dell’APE sociale. I diciotto mesi di rapporto di lavoro dipendente, possono essere anche non continuativi e può essere fatto valere qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato (con inclusione, pertanto, anche del lavoro domestico). L'apertura ai contratti a termine, si presti attenzione, non è stata prevista per i lavori precoci ma solo per l'ape sociale. Il lavoratore non dovrà allegare nulla alla domanda: l'Inps verificherà la sussistenza di un contratto di lavoro a termine e la relativa data di scadenza dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV).

Lavori Gravosi

Dal 1° gennaio 2018 vengono, inoltre, ampliate le categorie dei lavori gravosi che hanno diritto all'Ape sociale e al pensionamento con 41 anni di contributi. In particolare vengono inclusi nel beneficio anche ulteriori quattro categorie dalle undici precedenti. Si tratta degli operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca; i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; i lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa sui lavori usuranti; i marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

L'Istituto informa, inoltre, che è stato ampliato l'intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose (oltre allo schema 6 anni su 7 viene altresì prevista la possibilità di maturare il periodo di attività con 7 anni di attività gravosa su 10) e viene abolito il vincolo della tariffa inail non inferiore al 17 per mille. Per consentire la maturazione dei sei anni o dei sette anni di attività gravosa si prevede, l'equiparazione di un anno di lavoro gravoso a 156 contributi giornalieri come lavoratore agricolo. Ai fini del computo delle 156 giornate di lavoro agricolo sono utili anche i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi che presuppongono, comunque, la permanenza del rapporto di lavoro.

Caregivers

Dal 1° gennaio 2018 sia l'Ape sociale che il pensionamento con 41 anni di contributi vengono riconosciuti anche ai caregivers che assistono un familiare entro il secondo grado (il nonno o il nipote, il fratello o sorella). Il beneficio è concesso a condizione che il coniuge/unito civilmente e parenti di primo grado conviventi con la persona affetta da handicap in situazione di gravità si trovino in una delle seguenti situazioni: 1) aver compiuto i settanta anni di età; 2) essere anch'essi affetti da patologie invalidanti; 3) essere deceduti o mancanti.

Le modalità di presentazione delle istanze

Per godere dei benefici dell'Ape sociale e del pensionamento con 41 anni di contributi gli interessati dovranno produrre sempre due domande: la prima volta alla verifica delle condizioni, la seconda per l'accesso alla prestazione. Con riferimento ai precoci che maturano i requisiti nel 2018 restano intatte le due finestre annue già note per la presentazione della domanda di verifica delle condizioni: 1° marzo 2018 (istanza tempestiva) a cui l'Inps dovrà rispondere entro il 30 Giugno 2018 e al 30 novembre 2018 (istanza tardiva) a cui l'Istituto dovrà rispondere entro il 31 dicembre 2018. Le domande presentate dopo il 1 marzo e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018, sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio delle domande tempestivamente prodotte residuano le necessarie risorse finanziarie.

Per l'Ape sociale invece i termini sono leggermente diversi in quanto l'ultima legge di bilancio ha aggiunto una finestra intermedia al 15 luglio 2018. Pertanto la prima scadenza è il 31 marzo 2018 a cui l'istituto dovrà rispondere entro il 30 giugno 2018; la seconda il 15 luglio 2018 a cui l'istituto dovrà rispondere entro il 15 ottobre 2018; e la terza entro il 30 novembre 2018 con risposta entro il 31 dicembre 2018. Le domande presentate oltre i rispettivi termini di scadenza del 31 marzo oppure del 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018, sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio dello “scaglione” precedente residuano le necessarie risorse finanziarie. L'nps informa che le domande di accesso al beneficio sono state integrate e modificate in coerenza con le innovazioni sopra indicate. 

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Documenti: Circolare Inps 34/2018; Circolare Inps 33/2018

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