I cd. «prolungamenti contributivi» stabiliti dall’articolo 24 della legge n. 413/1984 sulla previdenza marinara possono essere neutralizzati se abbattono la rendita previdenziale. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale nella sentenza n. 224/2022 depositata ieri con la quale i giudici hanno accolto, seppur parzialmente, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Cassino. I giudici, in particolare, hanno esteso il diritto alla neutralizzazione delle contribuzioni non necessarie ai fini dell’acquisizione del diritto a pensione non solo quando l’assicurato abbia integrato il massimo dei servizi utili a pensione (cioè i 42 anni e 10 mesi di contributi) ma anche quando abbia raggiunto i 20 anni di anzianità contributiva utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia.
Il bonus previdenziale
Riguarda il comma 8 dell'art. 3 della legge 297/1982 in combinazione con l'art. 24 della legge 413/1984. In particolare, quest'ultima norma prevede, per i lavoratori marittimi che allo sbarco risolvono il rapporto di lavoro, che i periodi di navigazione vengano prolungati ai fini della maturazione della pensione di un periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica e festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco (il c.d. «prolungamento contributivo»). In tal caso, la retribuzione pensionabile relativa a ogni singolo periodo oggetto di prolungamento è ripartita sull'intero periodo di prolungamento.
Gli effetti
Secondo il Tribunale di Cassino il principio determina un effetto «diluizione» della retribuzione pensionabile in quanto verrebbe ripartita su un periodo temporale più lungo tale da abbattere la quota retributiva della rendita previdenziale. L’effetto è evidente se il prolungamento è collocato temporalmente negli ultimi cinque anni di attività lavorativa con incisione, pertanto, della prima quota di pensione (relativa alle anzianità maturate entro il 31 dicembre 1992). Il Tribunale, in particolare, non ha condiviso la tesi dell’Inps secondo cui la neutralizzazione avrebbe potuto operare, in ossequio alle regole generali in materia, solo nel caso in cui il marittimo avesse subito una riduzione della remunerazione nel quinquennio in parola perché, spiegano i giudici, la «diluizione» della retribuzione pensionabile si verificherebbe a prescindere da siffatta riduzione della remunerazione per il solo fatto di prolungare i periodi.
Siccome la Corte Costituzionale si è già espressa in diverse occasioni nel senso che la contribuzione eccedente il minimo necessario all’acquisizione del diritto a pensione (anticipata o di vecchiaia) collocata nell’ultimo quinquennio anteriore al pensionamento debba essere neutralizzata ove essa abbatta la misura della rendita previdenziale, il Tribunale di Cassino ha chiesto l’applicazione dello stesso principio anche ai prolungamenti contributivi di cui all’articolo 24 della legge n. 413/1984. Del resto, secondo il Tribunale, risulta incoerente la scelta legislativa di aver sterilizzato i prolungamenti solo se l’assicurato abbia raggiunto il massimo dei servizi utili a pensione (Art. 24, co. 5 della legge n. 413/1984) e non anche quando l’assicurato raggiunga il minimo dei versamenti (20 anni) necessari per il pensionamento di vecchiaia.
La sentenza
La Corte Suprema accoglie i rilievi del giudice rimettente. I giudici spiegano che già l’analogo prolungamento contributivo previsto dall’articolo 25 della legge n. 413/1984 (estensione del 40% della durata dei periodi di imbarco anteriori al 1° gennaio 1980) fu oggetto di una declaratoria di incostituzionalità (cfr: sentenza n. 427/1997) nella parte in cui non consentiva che la pensione di vecchiaia venisse calcolata escludendo dal computo il prolungamento qualora l’assicurato avesse maturato i requisiti per la pensione ed il calcolo, inclusivo del prolungamento portasse ad un risultato sfavorevole.
Siccome entrambe le disposizioni di cui all’articolo 24 e 25 della legge n. 413/1984 sono ispirate alle medesima ratio la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, della legge 297/1982, in combinato disposto con l'art. 24 della legge 413/1984, nella parte in cui non si consente di neutralizzare il «prolungamento contributivo» per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che hanno raggiunto il diritto alla pensione, quando il prolungamento determini risultati sfavorevoli nel calcolo dell'importo della pensione spettante.
Di conseguenza i marittimi che abbiano raggiunto gli anni di contribuzione necessari per la pensione di vecchiaia possono chiedere la disapplicazione dei prolungamenti contributivi collocati negli ultimi cinque anni anteriori alla cessazione se non necessari al fine del mantenimento del diritto a pensione e ove gli stessi abbattano la rendita previdenziale.