Requisiti generali
Uomini e donne potranno, pertanto, continuare ad andare in pensione di vecchiaia sino al 2022 con l'attuale requisito anagrafico di 67 anni (unitamente, di regola, ad almeno 20 anni di contributi). Per gli addetti ai lavori gravosi con almeno 30 anni di contributi che hanno acquisito uno sconto strutturale di cinque mesi sull'età pensionabile (dovuto alla sospensione dell'ultimo adeguamento scattato il 1° gennaio 2019) viene confermata l'età di 66 anni e 7 mesi.
Niente di nuovo, invece, per la pensione anticipata che con il DL 4/2019 ha beneficiato dell'esenzione dall'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita sino al 31 dicembre 2026: i requisiti contributivi resteranno pari a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini (2.227 settimane), 41 anni e 10 mesi per le donne (2.175 settimane), 41 anni per i cd. lavoratori precoci (2.132 settimane). Questa prestazione, però, sconta dal 1° gennaio 2019 una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti (anche per i precoci). Per i soggetti privi di contribuzione al 1° gennaio 1996 (e solo per questi soggetti) resta, inoltre, possibile andare in pensione sino al 31.12.2022: con 64 anni unitamente a 20 anni di contribuzione effettiva a condizione che il rateo pensionistico non sia inferiore a 2,8 volte il valore dell'assegno sociale; oppure a 71 anni unitamente a 5 anni di contribuzione effettiva a prescindere dall'importo del rateo. Quota 100 resta a disposizione di tutti gli assicurati con 62 anni e 38 anni di contributi sino al 31.12.2021 (attuale data di scadenza della misura).
Soggetti salvaguardati
I soggetti dispensati dall'applicazione della Legge Fornero (si tratta cioè dei beneficiari di uno degli otto provvedimenti di salvaguardia) per i quali, pertanto, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione di anzianità con il vecchio sistema delle c.d. quote, potranno continuare ad andarci se in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
Comparti particolari
Effetti positivi anche per il comparto difesa e sicurezza, l'unico comparto che non aveva beneficiato di alcuna sospensione dei requisiti anagrafici e contributivi. Nel biennio 2021-2022 l'età pensionabile di vecchiaia non aumenterà (coinciderà, in sostanza, con il limite anagrafico per la cessazione del servizio relativo al grado e alla qualifica dell'assicurato aumentato di un anno) così come resteranno confermati i requisiti anagrafici e contributi per la pensione di anzianita': 58 anni e 35 anni di contributi (con finestra mobile di 12 mesi) oppure 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica (con una finestra mobile di 15 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti). Per la totalizzazione nazionale sino al 31.12.2022 sarà sufficiente un requisito anagrafico di 66 anni e 20 di contributi (con una finestra mobile di 18 mesi) oppure 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica (con finestra mobile di 21 mesi dalla maturazione dei requisiti). Anche per i lavoratori usuranti di cui al Dlgs 67/2011 non ci saranno mutamenti: si potrà andare con 61 anni e 7 mesi di età unitamente a 35 anni di contributi più il contestuale raggiungimento del quorum 97,6.
Solo le donne iscritte al fondo dello spettacolo e degli sportivi professionisti vedranno un aumento nel biennio in discussione per via dell'ultimo allineamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia agli uomini previsto dal DPR 157/2013 (regolamento di armonizzazione dei requisiti alla Legge Fornero): dal 1° gennaio 2022 la pensione di vecchiaia per le lavoratrici appartenenti al Gruppo Ballo, in possesso di contribuzione al 31.12.1995, salirà da 61 a 62 anni; da 64 a 65 anni per il Gruppo Attori; e da 53 a 54 anni per le iscritte al Fondo Sportivi Professionisti.
Documenti: Circolare Inps 19/2020; DM 5.11.2019