La questione
La questione riguardava il rigetto da parte di Inarcassa della domanda di restituzione dei contributi avanzata il 27/9/2005 dai superstiti di un professionista il 14 Aprile 2005 prima di aver maturato i requisiti per il diritto ad una autonoma previdenziale. Lo Statuto Inarcassa in vigore dal 22 luglio 2005 aveva abrogato la facoltà di rimborso dei contributi sia agli iscritti che all'età di 65 anni non avessero raggiunto l'anzianità contributiva per la prestazione di vecchiaia sia ai superstiti dell'iscritto, e cioè al coniuge o ai figli minorenni e ai figli maggiorenni inabili, sempre che i medesimi non avessero avuto titolo alla pensione indiretta. La citata riforma previdenziale peraltro aveva previsto un periodo transitorio di tre anni (cioè sino al 22/7/2008) durante il quale il rimborso era possibile esclusivamente a favore del professionista che avesse compiuto il sessantacinquesimo anno di età senza aver maturato il diritto alla prestazione di vecchiaia. I superstiti nello specifico avevano chiesto alla Corte che venisse accertato il loro diritto al rimborso in quanto la normativa ratione temporis applicabile avrebbe dovuto essere quella in vigore al momento del decesso e non quella sopravvenuta che, altrimenti, avrebbe avuto portata retroattiva.
Secondo la Cassazione tale tesi non merita, tuttavia, accoglimento. I giudici spiegano, infatti, che secondo il regolamento dell'ente previdenziale alla domanda non può essere attribuito mero valore di mezzo attinente alla fase di liquidazione di un diritto già acquisito quanto piuttosto elemento costitutivo dello stesso diritto alla prestazione. Cita al riguardo un precedente orientamento in materia di previdenza dei professionisti con cassa nella quale il Collegio ha affermato che la domanda dell'interessato (assicurato o avente causa) costituisce requisito necessario per il conseguimento di qualunque prestazione in materia previdenziale, sia che essa integri un trattamento pensionistico, sia che essa tenda, come nella specie, ad un rimborso (cfr: Cass. 24 maggio 2004, n. 9941). In aderenza a tale principio - è il ragionamento della Corte - non avendo gli eredi proposto la domanda prima del 22/7/2005 è rimasta travolta anche la facoltà stessa di rimborso.
Nello stesso solco, del resto, in passato la Corte di Cassazione aveva escluso il diritto al rimborso a favore degli eredi di un iscritto alla Cassa Geometri deceduto prima di aver raggiunto il 65° anno di età; in quel caso gli eredi avevano presentato la domanda dopo la data di entrata in vigore della legge n. 236 del 1990 che aveva soppresso la facoltà di rimborso e ciò ancorché la cancellazione dall'Albo dei geometri fosse avvenuta prima della Riforma. Anche in tal caso, secondo i giudici, era necessaria la domanda degli interessati che nella specie era intervenuta quando erano già cambiate le condizioni di legge per il rimborso.