Niente revoca della pensione di vecchiaia per gli ucraini che rientrano in Italia a causa della guerra in corso. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 1515/2022 pubblicato a seguito di un orientamento condiviso con il Ministero del Lavoro.
Cittadini Extracomunitari
Come noto l'articolo 18, co. 2 della legge n. 189/2002 stabilisce una speciale deroga in base alla quale i cittadini extracomunitari che rimpatriano definitivamente nel paese d'origine o all'estero possono conseguire la pensione di vecchiaia sulla base dei contributi versati in Italia a prescindere dall'accertamento del requisito minimo contributivo previsto dalla legislazione nazionale (di regola 20 anni).
A partire dal 24 febbraio 2022, a causa del conflitto in corso in Ucraina, molti cittadini ucraini, titolari di un trattamento pensionistico di vecchiaia italiano conseguito usufruendo della norma in questione sono stati costretti a lasciare il loro Paese d’origine per stabilirsi nuovamente in Italia o nel territorio di altri Stati. Il rientro in Italia, pertanto, determinerebbe il venire meno della condizione del rimpatrio definitivo con la conseguente revoca della prestazione.
Salva la Pensione
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha, tuttavia, espresso l'orientamento secondo cui, nelle more che sia regolato lo status giuridico dei profughi rientrati in Italia, il requisito della definitività del rimpatrio possa ritenersi sospeso per causa di forza maggiore. «Conseguentemente - spiega il Ministero - fino a quando non verranno a crearsi le condizioni per un rientro nel paese in condizioni di sicurezza, le prestazioni già in essere potranno continuare ad essere erogate anche in paesi diversi dall’Ucraina e in Italia».
Pertanto l'Inps continuerà ad erogare le prestazioni pensionistiche riconosciute in favore dei cittadini ucraini rimpatriati che, a causa del conflitto in corso, hanno lasciato il loro Paese d’origine per ristabilirsi in Italia o nel territorio di altri Stati.
Documenti: Messaggio Inps 1515/2022