Pensioni, no alla penalizzazione per chi è nel sistema contributivo

Giovedì, 23 Ottobre 2014
Chi è nel sistema totalmente contributivo non subisce la penalizzazione sulla pensione anticipata se non ha compiuto i 62 anni.

Kamsin I lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire le prestazioni pensionistiche con requisiti leggermente differenti rispetto a coloro che sono nel sistema retributivo o misto.

In favore dei contributivi puri infatti la riforma Fornero, DL 201/2011, riconosce prima di tutto la possibilità di accedere alla pensione anticipata all'età di 63 anni con un minimo di 20 anni di contribuzione effettiva e a condizione che la prestazione pensionistica sia pari almeno a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale (circa 1250 euro). Il requisito anagrafico dei 63 anni è tuttavia soggetto agli adeguamenti della stima di vita istat e dunque già quest'anno è pari a 63 anni e 3 mesi e dal 2016 raggiungerà i 63 anni e 7 mesi. Questa opportunità a ben vedere sarà attivabile da pochi "fortunati": solo coloro che possono vantare carriere retributive molto rapide potranno infatti raggiungere un assegno minimo di 1.250 euro con soli 20 anni di contributi. 

Ma in ogni caso i contributivi puri mantengono sempre la possibilità, in alternativa, di accedere alla pensione anticipata con i requisiti standard (cioè 42 anni e 6 mesi di contributi o 41 anni e 6 mesi per le lavoratrici) indipendentemente dall'età anagrafica. Con una importante precisazione. A differenza di chi si trova nel sistema misto o retributivo al 31.12.2011 ai contributivi puri non si applica infatti il taglio sull'assegno qualora non siano stati perfezionati i 62 anni di età.

Alcune differenze interessano anche le prestazioni di vecchiaia. Se i requisiti anagrafici standard sono gli stessi di quelli vigenti per i lavoratori nel sistema misto e retributivo, per le pensioni da liquidare ai lavoratori a favore dei quali il primo accredito contributivo risulta versato dal 1° gennaio 1996 è prevista tuttavia una ulteriore condizione: la prestazione infatti può essere liquidata con i requisiti anagrafici e contributivi previsti per il sistema retributivo e misto solo nelle ipotesi in cui l'importo del rateo non sia inferiore a 1,5 volte l'ammontare dell'assegno sociale (cioè circa 670 euro per il 2014). Tale soglia minima dovrà essere rivalutata annualmente sulla base delle variazione media quinquennale del Pil, come calcolata dall'Istat.

Si tratta di un importo che di fatto potrebbe ostacolare il pensionamento a quei lavoratori che hanno la minima anzianità contributiva e hanno avuto, nell'arco della vita lavorativa, retribuzioni piuttosto basse; una carriera lavorativa che dunque darebbe diritto a prestazioni previdenziali ridotte. Ciò è vero anche se bisogna ricordare che l'importo del rateo beneficerà di coefficienti di trasformazione piu' elevati che dovrebbero rendere comunque piu' agevole il raggiungimento dell'importo soglia richiesto dalla legge.

Si prescinde da questo importo minimo del rateo nei casi in cui il lavoratore abbia raggiunto un'età pari, almeno a 70 anni (il requisito tuttavia è da adeguare alla stima di vita Istat); in questi casi, inoltre, il requisito contributivo minimo richiesto per avere diritto alla prestazione non sarà piu' di 20 anni ma sarà sufficiente un'anzianità contributiva effettiva pari, almeno, a cinque anni.

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