Si tratta di soggetti che al 2011 risultavano sostanzialmente privi di occupazione e che, pertanto, contavano di andare in pensione entro pochi anni con le regole previgenti alla Legge Fornero. Oltre a ritrovarsi in uno dei profili di tutela indicati in tabella occorre però anche maturare la decorrenza della pensione secondo le vecchie regole (cioè comprensiva delle finestre mobili di 12/15/18/21 mesi a seconda dei casi) entro il 6 gennaio 2022 (cioè entro il 120° mese successivo all'entrata in vigore del dl n. 201/2011).
Vale la pena ricordare alcune caratteristiche di questi provvedimenti. In linea generale l'eventuale rioccupazione dopo il 2011 non vale ad escludere l'accesso alla salvaguardia salvo il caso in cui essa avvenga tramite contratto subordinato a tempo indeterminato (anche se di natura domestica). E' il caso, ad esempio, di coloro che si sono rioccupati con un contratto a termine, con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che hanno aperto una partita iva e si è prodotto reddito da lavoro autonomo. In sostanza la precarietà di tali redditi non determina l'esclusione dalla salvaguardia pensionistica. Sono inclusi nella salvaguardia anche i soggetti che nel 2011 hanno fruito del congedo straordinario biennale (fruibile in modo frazionato anche non continuativo) ma solo se esso è stato finalizzato per l'assistenza di un figlio disabile (non sono validi, invece, ai fini della salvaguardia i permessi mensili di cui alla legge 104/1992).
Vecchie deroghe
Tra i beneficiari della salvaguardia ci sono anche i lavoratori e le lavoratrici beneficiarie delle cd. deroghe amato in, cioè coloro che, in virtu' dell'articolo 2 del Dlgs 503/1992, possono mantenere il requisito contributivo minimo di 15 anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Questi soggetti, in sostanza, se si ritrovano nei profili di tutela indicati in tabella e se maturano la decorrenza della pensione (di vecchiaia) entro il 6 gennaio 2022 (sempre secondo le regole ante fornero) possono continuare a ritirarsi con il requisito contributivo ridotto a 15 anni anziché 20 anni.
Si ricorda che con la nona salvaguardia possono uscire anche i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS entro il 20 luglio 2007 che abbiano raggiunto i 57 anni di età (58 gli autonomi) unitamente a 35 anni di versamenti più gli adeguamenti alla speranza di vita istat (che dal 2019 hanno fatto aumentare i predetti requisiti di un anno, quindi a 58 o a 59 anni a seconda dei casi). Nei loro confronti continua, infatti, ad operare la deroga Maroni prevista dall'articolo 1, co. 8 della legge 243/04 come successivamente modificata dalla legge 247/07 e confermata nell'allegato al messaggio inps 13382/2012. Come per gli altri, anche in tal caso al beneficio sono ammessi coloro che si riconoscono in uno dei profili di tutela sopra menzionati e sempre che rispettino il vincolo di decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2022.
La cristallizzazione delle vecchie regole consente, peraltro, anche di rimettere in carreggiata l'opzione al contributivo (art. 1, co. 23 della legge 335/1995) secondo le disposizioni vigenti sino al 2011, cioè profittando dei canali di uscita previsti per i contributivi puri (possibilità preclusa dal 2012 dalla Riforma Fornero) che, talvolta, possono risultare più favorevoli rispetto al sistema misto/retributivo.