Pensioni, Ok all'aumento dell'anzianità contributiva nel Part-Time Verticale

Valerio Damiani Mercoledì, 05 Maggio 2021
L'Inps recepisce la norma introdotta dalla legge n. 178/2020. Accredito d'ufficio per i contratti a tempo parziale verticale successivi al 1° gennaio 2021; per gli altri l'assicurato dovrà presentare apposita domanda.
Via libera dell'INPS al riconoscimento dell'anzianità contributiva per il diritto a pensione nei casi di rapporti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico. L'aumento dell'anzianità avverrà d'ufficio se il contratto di lavoro è successivo al 1 gennaio 2021; se in essere o scaduto al 1° gennaio 2021 l'assicurato dovrà, invece, presentare apposita domanda all'ente di previdenza (che nel secondo caso dovrà essere prodotta entro dieci anni decorrenti dal 1° gennaio 2021). Lo rende noto, tra l'altro, l'INPS nella Circolare n. 74/2021 pubblicata ieri.

La novità

I chiarimenti riguardano la novella introdotta dall'articolo 1, co. 350 della legge n. 178/2020 secondo cui per i contratti di lavoro a tempo parziale verticale o ciclico il numero delle settimane da includere nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico si determini rapportando il totale della contribuzione annua al minimale contributivo settimanale (principio già valido per il part-time orizzontale). Il beneficio, spiega l'INPS, opera limitatamente al periodo di sospensione del rapporto di lavoro part-time verticale o ciclico in funzione della mancata prestazione lavorativa connessa all’articolazione dell’orario di svolgimento dell’attività lavorativa del rapporto part-time stesso. Per cui restano fuori i periodi non lavorati e non retribuiti per sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, derivanti da causa diversa dal part-time (es. aspettative non retribuite). La novità, inoltre, vale solo per i lavoratori dipendenti del settore privato: per il settore pubblico (nonché per gli iscritti all'ex fondo FS o al Fondo Poste) il criterio in discussione era già attivo sin dalla legge n. 554/1988.

Rapporti in itinere

Se il rapporto di lavoro part-time verticale o ciclico è in essere al 1.1.2021 l'INPS riconoscerà l'anzianità contributiva, in presenza dei presupposti di legge, per l'intera durata del rapporto di lavoro (quindi anche per le anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 2021). L'interessato, tuttavia, dovrà presentare una apposita domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), corredata da una attestazione del datore di lavoro, ovvero, da una autocertificazione (entrambi i documenti sono allegati alla Circolare n. 74) con l’indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico al quale la stessa si riferisce. Ciò consentirà all'INPS di procedere al relativo accredito riferito ai soli periodi non lavorati in ragione del contratto part-time di tipo verticale o ciclico.

Rapporti esauriti

La medesima documentazione sopra descritta dovrà essere presentata anche per i rapporti di lavoro part-time verticali o ciclici conclusi al 1.1.2021 (nonché quelli per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno entro il 31.12.2020). In questo caso, peraltro, la presentazione della domanda è condizione essenziale per il riconoscimento del beneficio e l'assicurato ha dieci anni di tempo, decorrenti dal 1° gennaio 2021, decorsi i quali il diritto si prescrive. 

Rapporti futuri

Per i rapporti di lavoro part-time verticali instaurati dal 1° gennaio 2021 in poi l'accredito dell'anzianità contributiva avverrà automaticamente sulla base dell'aggiornamento dei flussi contributivi delle aziende. A tal fine l'INPS ha aggiornato le indicazioni per la compilazione dei flussi Uniemens.

Contenzioso

L'Inps spiega, inoltre, che procederà d'ufficio a riconoscere l'accredito contributivo in riferimento ai contenziosi pendenti (sia per contratti esauriti che per contratti in corso).  Eventualmente, ove la documentazione già acquisita dall'Ente previdenziale non sia sufficiente l'INPS richiederà la produzione della documentazione già sopra evidenziata.  Non potranno godere del beneficio i lavoratori destinatari di una sentenza sfavorevole passata in giudicato.

Effetti previdenziali

La novità comporta un aumento dell'anzianità utile ai fini del diritto a pensione con ovvi risvolti positivi in termini di raggiungimento dei requisiti pensionistici. Tuttavia posto che i trattamenti pensionistici, in applicazione della norma, non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021 gli interessati non possono chiedere la retrodatazione dei trattamenti liquidati entro dicembre 2020 né la rideterminazione dell'importo (atteso che la novità non ha effetti sulla misura della pensione).

Riscatto e volontari

Resta ferma, infine, la possibilità per gli assicurati di coprire mediante riscatto o versamenti volontari i periodi assicurativi successivi al 31.12.1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, durante i quali non viene prestata attività lavorativa per gli effetti del part-time verticale. In tal caso, tuttavia, l'efficacia del riscatto sarà limitata all'incremento dell'anzianità utile ai fini della misura della pensione (se quella ai fini del diritto viene già pienamente raggiunta tramite il beneficio in discussione). Se il riscatto o i versamenti volontari sono già stati effettuati essi restano validi ad integrazione del diritto e della misura della pensione e potranno essere riconosciuti ai fini del diritto della prestazione pensionistica, in applicazione della modifica normativa in oggetto, i periodi contributivi non coperti da riscatto o versamenti volontari (si possono, pertanto, anche mixare i due strumenti).

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Documenti: Circolare Inps 74/2021

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