Pensioni, Ok alla proroga del sostegno al reddito per gli esodati ante 2011

Eleonora Accorsi Sabato, 06 Maggio 2017
Si tratta del nono ed ultimo provvedimento avente tali finalità. E' rivolto a coloro che avevano cessato il rapporto lavorativo prima della Riforma Sacconi che ha introdotto le finestre mobili.
Si chiude la questione degli esodati che avevano cessato il servizio entro il 2010. E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale numero 98616 dello scorso 17 marzo 2017, con il quale, ai sensi dell'articolo 12, comma 5 bis, del Dl 78/2010 viene concesso il prolungamento degli interventi di sostegno del reddito relativo all'anno 2017 per gli ultimi lavoratori che nel 2010 avevano siglato accordi per l'uscita dal mondo del lavoro ed erano rimasti senza reddito a causa dell'introduzione delle cd. finestre mobili.

Si tratta complessivamente del nono decreto avente tale finalità che questa volta coinvolge una platea davvero esigua di lavoratori, solo undici, dato che il restante contingente è stato ormai tutelato in virtu' di pregressi provvedimenti annualmente predisposti dal Ministero del Lavoro. La vicenda nasce a seguito della Riforma Sacconi del 2010 (Dl 78/2010 convertito con la legge 122/2010) che ha introdotto, con riferimento ai lavoratori che maturano il diritto a pensione successivamente al 1° gennaio 2011 le cd. finestre mobili in base alle quali l'assegno pensionistico decorre trascorsi 12 mesi (18 se autonomi) dalla data di perfezionamento dei requisiti utili al trattamento di quiescenza. La nuova disciplina ha causato, pertanto, un periodo di vuoto economico per i lavoratori che prima dell'intervento in questione avevano già siglato accordi per la cessazione del rapporto di lavoro ma non avevano ancora maturato il diritto a pensione. Un vuoto economico intercorrente tra la data in cui si esaurisce la durata degli ammortizzatori sociali e la decorrenza effettiva della pensione 

Per ovviare a questo problema la legge Sacconi ha previsto una proroga del sostegno al reddito per il periodo intercorrente tra la data di scadenza degli ammortizzatori sociali e la nuova data di decorrenza della pensione con oneri interamente a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione. L'intervento è rivolto ai soggetti che si riconoscono nei seguenti profili: a) i lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30  aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di  mobilita' di cui  all'articolo  7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) i lavoratori collocati in mobilita'  lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010c) i lavoratori che al 31 Maggio 2010, risultavano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della  legge  23 dicembre 1996, n. 662.

Tali soggetti, oltre a risultare derogati dalla legge Fornero in virtu' delle cd. salvaguardie pensionistiche, possono ottenere, pertanto, il prolungamento dei predetti ammortizzatori sociali per un numero di mensilita' non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto-legge. La proroga in questione non comporta l'accredito di contribuzione figurativa.

Un esempio 

Si immagini un lavoratore salvaguardato dalla legge Fornero che ha raggiunto il diritto a pensione (es. la quota 97) nel marzo 2017 e che avrebbe, pertanto, in base alle regole antecedenti alla Legge Sacconi, visto l'apertura della finestra di accesso al 1° luglio 2017, data in cui cessa l'assegno straordinario di sostegno al reddito a carico dei fondi di solidarietà di settore o l'indennità di mobilità. Per effetto della legge 122/2010 la sua pensione verrà erogata il 1° Aprile 2018, cioè dopo 12 mesi dalla maturazione del requisito della pensione con un vuoto economico di quasi un anno. Con l'intervento in questione il lavoratore potrà ottenere, invece, la copertura delle mensilità tra agosto 2017 ed il 1° Aprile 2018. 

Per l'accesso al beneficio il Dm ribadisce che i lavoratori, come accaduto con i precedenti provvedimenti, devono presentare domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del DL 78/2010, cioè in occasione dell'apertura della finestra di accesso fissa, precedente all'intervento del decreto legge da ultimo richiamato. 

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

 

Documenti: Il Decreto del Ministero del Lavoro 98616/2017

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati