L'ente previdenziale nel documento recepisce una serie di pronunciamenti della magistratura contabile che hanno avuto il pregio di delineare con maggiore precisione gli effetti sulla determinazione della misura della pensione per gli assicurati presso le gestioni sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria con l'obiettivo di ridurre gli abusi nel ricorso a questa facoltà per aumentare la misura della pensione.
La questione
Come noto l’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 consente all'organizzazione sindacale di versare, in favore dei lavoratori collocati in aspettativa una contribuzione aggiuntiva sull’eventuale differenza tra le somme corrisposte ai lavoratori collocati in aspettativa per lo svolgimento dell’attività sindacale e la retribuzione di riferimento per l’accredito della contribuzione figurativa riconoscibile gratuitamente dall'ordinamento ai sensi dell'articolo 3, co. 2 del citato Dlgs 564/1996 previa domanda da parte dell'interessato da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno (civile) successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa.
Il versamento della contribuzione aggiuntiva può essere effettuato anche a favore dei lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro (art. 3, comma 6, del D.lgs n. 564/1996). In questo caso la misura della contribuzione aggiuntiva sarà riferita agli eventuali emolumenti ed indennità erogate dall’Organizzazione sindacale. In entrambe le fattispecie – aspettativa e distacco sindacale - la contribuzione aggiuntiva deve coesistere con una contribuzione principale, sia essa figurativa (aspettativa sindacale) o effettiva (distacco sindacale) e non dà luogo ad un aumento di anzianità, ma solo ad un incremento della retribuzione pensionabile. Pertanto se la richiesta perviene in favore di un lavoratore collocato in aspettativa occorrerà verificare che l'interessato abbia prodotto domanda in tempo utile per il riconoscimento della contribuzione figurativa per aspettativa sindacale; se perviene in favore di un lavoratore collocato in distacco occorrerà il provvedimento del datore di lavoro di collocamento in distacco.
L'Inps ribadisce nel documento di rito che la domanda di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva è una facoltà del sindacato e va comunque inoltrata dall’Organizzazione sindacale entro e non oltre il 30 settembre dell’anno civile successivo a quello in cui ha avuto corso o si è protratta l’aspettativa o il distacco sindacale.
Effetti sulla pensione
Il versamento della contribuzione aggiuntiva ha effetti esclusivamente sulla misura della pensione aumentando la retribuzione pensionabile alla cui base è posto il calcolo di tutte le quote di pensione (sino al 1992, dal 1993 al 1995 o al 2011, e dal 1996 o dal 2012 in poi). Se ciò è vero relativamente agli assicurati presso l'AGO l'applicazione di tale principio alle gestioni esclusive (Gestione dipendenti pubblici, al Fondo Ferrovie dello Stato ed al Fondo di Quiescenza Poste) e sostitutive dell'AGO (fondo elettrici, fondo telefonici, ex fondo trasporti e fondo volo) è foriera di una serie di complicazioni in quanto parte della pensione (Quota A) si calcola con riferimento all'ultima retribuzione percepita dal collocato in aspettativa o in distacco sindacale. In queste ipotesi, pertanto, la valorizzazione della contribuzione aggiuntiva anche sulla quota A di pensione (oltre che sulla quota B e sulla quota contributiva) determina sovente una forte crescita della misura pensione facendo lievitare lo stipendio pensionabile alla cessazione.
La valutabilità segue i caratteri di fissità e continuità
Ebbene a seguito dell'orientamento della giurisprudenza contabile e del parere del Ministero del Lavoro l'Ente previdenziale tempera la riconoscibilità degli emolumenti corrisposti dal sindacato al lavoratore in aspettativa o in distacco ai fini del computo della c.d. quota A) di pensione del personale assicurato presso le gestioni esclusive e sostitutive dell'AGO.
In particolare la valutabilità sulla prima quota di pensione sarà possibile solo a condizione che gli emolumenti in forza dei quali viene versata tale contribuzione da parte del sindacato rispettino i caratteri della “fissità” e “continuità”. Obiettivo: ridurre gli abusi che in passato vedevano il sindacato attribuire emolumenti smisurati connessi all'incarico dirigenziale in corrispondenza dei mesi antecedenti il pensionamento al solo scopo di far conseguire al sindacalista un assegno più succulento. In tal caso l'aumento temporaneo del compenso connesso all'attività di dirigenza sindacale nelle vicinanze del pensionamento non consentirà più tradurlo sulla prima quota di pensione in quanto privo dei suddetti caratteri. Tutto ciò sempre nelle more di un intervento legislativo più volte annunciato dal Parlamento che avrebbe dovuto escludere del tutto la valutabilità sulla prima quota di pensione della contribuzione aggiuntiva.
In particolare l'ente previdenziale spiega che il carattere della “fissità” è soddisfatto se la misura degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato per lo svolgimento dell’incarico, risultante dall’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento o verbale di approvazione), ovvero dalla delibera sindacale, sia determinata nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento del sindacato per la specifica carica ed è costante per tutto il periodo di durata dell’incarico. Il carattere della “continuità” è soddisfatto se sugli emolumenti e sulle indennità, come sopra individuati, è stata versata, per l’intera durata dell’incarico, la relativa contribuzione aggiuntiva in misura piena.
I caratteri della “fissità” e “continuità” devono essere accertati con riferimento all’ultimo incarico sindacale svolto. In caso di emolumenti e indennità corrisposti per più incarichi sindacali svolti contemporaneamente dallo stesso soggetto e conferiti dalla stessa Organizzazione sindacale, con riferimento ai quali risultino accertati i suindicati caratteri, deve essere preso in considerazione l’emolumento e l’indennità di maggiore importo ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile di cui alla quota A) di pensione.
Documenti: Circolare Inps 129/2019