(Ex) Fondo Elettrici
Il Fondo previdenziale dei lavoratori dipendenti delle aziende del settore elettrico è un ex fondo sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria soppresso dal 1° gennaio 2000 per effetto dell'articolo 41 della legge 488/1999 (finanziaria del 2000) e confluito, quindi, nell'Inps. I titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici legati a tale fondo al 31.12.1999 sono stati iscritti, a partire da quella data, al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) in evidenza contabile separata; a tali soggetti continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso fondo medesimo.
In tale fondo risultavano iscritti i dipendenti ENEL ed i dipendenti di aziende private (con almeno 15 dipendenti) che producono, trasformano e commercializzano energia elettrica con esclusione dei dirigenti, gli apprendisti e i lavoratori assunti per lavori di carattere temporaneo (art. 2 della legge 293/1956). Con la soppressione del fondo i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2000 vengono iscritti direttamente nel FPLD con applicazione integrale delle regole e della disciplina vigente nell'assicurazione comune.
Il calcolo della pensione nel fondo elettrici
Per via del pro rata gli assicurati presso il suddetto fondo godono ancora oggi di regole per il calcolo della misura della pensione diverse rispetto agli altri assicurati, in particolare, con riferimento alle anzianità maturate prima del 1997. Solo a partire dal 1° gennaio 1997 la normativa, infatti, è stata completamente armonizzata alle regole previste nell'assicurazione generale obbligatoria con il Decreto legislativo 562/1996. In particolare per i lavoratori in questione il calcolo della pensione viene effettuato in cinque quote: quota A, per il servizio utile sino al 31.12.92; quota B1, per il servizio utile negli anni 1993 e 1994; quota B2, per il servizio utile negli anni 1995 e 1996; quota B3, per il servizio utile dall’1.1.1997 al 31.12.2011; Quota C per quanto riguarda il sistema di calcolo contributivo (dal 1996 per chi aveva meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995; dal 2012 per chi aveva almeno 18 anni di contributi alla predetta data).
Per quanto riguarda la Quota A, riferita alle anzianità contributive maturate sino al 1992, si deve far riferimento alla retribuzione teorica pensionabile secondo le regole del Fondo degli ultimi sei mesi di servizio (ragguagliandola all'anno intero). La retribuzione teorica è quella determinata ai sensi dell'articolo 14 della legge 293/1956. Tale retribuzione va coefficientata per l'aliquota di rendimento pari al 2,514% per ogni anno di servizio con iscrizione al fondo. Spicca, a differenza di quanto accade nell'assicurazione comune, l'assenza di qualsiasi massimale o tetto pensionabile.
Con riferimento all'anzianità contributiva maturata a partire dal 1° gennaio 1993 (Quota B1) la Riforma Amato (Dlgs 503/1992) ha recato profondi cambiamenti ad iniziare dall'allungamento del periodo di ricerca della media della retribuzione pensionabile che è passata dall'ultimo semestre agli ultimi 10 anni (per chi vantava almeno 15 anni di contributi al 1992) o dal 1993 sino alla data di decorrenza della pensione (per chi vantava meno di 15 anni di contributi al 1992); l'introduzione del sistema di rivalutazione della media della retribuzione come individuata nel periodo di riferimento sopra descritto per i medesimi coefficienti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria; l'abbattimento del 27,5% della retribuzione pensionabile eccedente l'ultima fascia di tetto pensionabile vigente nell'AGO. Con riferimento all'anzianità contributiva maturata dal 1.1.1995 (Quota B2) l'articolo 17 della legge 724/1994 ha ridotto, poi, l'aliquota di rendimento dal 2,514% al 2% per ogni anno di anzianità allineandosi a quella prevista nell'AGO.
Il processo di convergenza si è concluso però solo a partire dal 1° gennaio 1997 (Quota B3) quando il Dlgs 562/1996 ha previsto, con riferimento alle anzianità contributive maturate da tale data, l'applicazione delle medesime regole vigenti nell'AGO. In particolare anche agli iscritti al fondo elettrici è stato applicato un sistema di abbattimento della retribuzione superiore il primo tetto pensionabile (cioè oltre i 48.279,2€) come previsto nell'assicurazione comune salvo il numero di settimane da prendere a riferimento per la RMS che resta determinato con gli stessi criteri in uso per le quote B1 e B2. Dal 1° gennaio 1997, inoltre, la retribuzione pensionabile viene determinata sulla base dei medesimi elementi retributivi previsti nell'AGO e (retribuzione effettiva di cui all'articolo 12 della legge 153/1969).
Resta inteso che con riferimento ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 vantano meno di 18 anni di contribuzione tutte le anzianità contributive maturate successivamente al 1° gennaio 1996 sono determinate con il sistema contributivo (Quota C) mentre per gli altri, i più anziani, il calcolo contributivo è scattato solo dal 1° gennaio 2012.
Anzianità massima valorizzabile
Il Dlgs 562/1996 ha consentito, peraltro, il computo di un servizio utile sino ad un massimo di 40 anni (2080 sett.), mentre in precedenza la pensione era riferita in quarantesimi della retribuzione pensionabile, sino ad un massimo di 35 quarantesimi, pari all’88% della retribuzione della quota A. Tuttavia è stato stabilito che la pensione massima erogabile con il sistema retributivo non può, comunque, superare l'88% della retribuzione pensionabile considerata ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo, prima del 1° gennaio 1996 o l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le regole vigenti presso l'AGO.
L'utilizzo della contribuzione
La contribuzione versata presso il fondo elettrici può formare oggetto di costituzione di posizione assicurativa nell'AGO (ex art. 28 e 29 della legge 293/1956 e della legge 322/1958). L'indicata facoltà è rimasta gratuita in tutti i casi di cessazione dall’iscrizione al fondo Telefonici entro il 30 luglio 2010, senza diritto a pensione ed opera d’ufficio, ovvero su segnalazione degli interessati ovvero ancora all’atto della liquidazione della pensione (cfr: messaggio inps 20476/2011). Per le cessazioni successive l'operazione è divenuta onerosa per l'assicurato per effetto della legge 122/2010.
A causa di tale intervento, peraltro, non può più essere posto in pagamento il trattamento pensionistico più favorevole fra quello calcolato con le norme del Fondo (88% della RMS) e quello calcolato secondo le norme del FPLD (80% della RMS). Ai lavoratori viene quindi liquidata la pensione con le regole previste per il Fondo Elettrici, salva la possibilità di liquidare la prestazione a carico del FPLD su espressa richiesta di trasferimento della posizione assicurativa e previa accettazione del previsto onere di copertura (Circ. Inps 126/2010). Resta salva la facoltà, per gli iscritti al soppresso fondo, di utilizzare la ricongiunzione onerosa, la totalizzazione nazionale e il cumulo dei periodi assicurativi secondo le norme che disciplinano tali istituti.
Le prestazioni Previdenziali
Gli iscritti al fondo hanno ormai diritto alle medesime prestazioni previdenziali previste per i lavoratori dipendenti assicurati presso l'AGO. I soggetti hanno, pertanto, diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata, all'assegno ordinario di invalidità, alla pensione di inabilità oltre che alla pensione ai superstiti. Al perfezionamento dei medesimi requisiti anagrafici e/o contributivi e/o sanitari previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Normativa: Dlgs 562/1996; Legge 293/1956; Legge 1079/1971; legge 53/1963