Ciò significa che per raggiungere i 30 o i 36 anni di contribuzione potrà essere utilizzata tanto la contribuzione effettiva (derivante cioè da lavoro, di natura obbligatoria) sia quella da riscatto (es. per un periodo di studi), da contribuzione volontaria e, da ultimo, quella derivante da contribuzione figurativa (come, in particolare, quella derivante da eventi di disoccupazione indennizzata). Si tratta di una importante indicazione dato che alcuni temevano che i contributi da disoccupazione (in particolare la Naspi) non potessero essere conteggiati per l'APE sociale. Niente di tutto ciò. Non solo. Si potranno valorizzare anche i contributi sparsi purchè non coincidenti temporalmente in più gestioni previdenziali obbligatorie gestite dall'Inps (con la sola eccezione del fondo clero che resta fuori dal conteggio). Ad esempio se si hanno 28 anni di contributi da lavoro dipendente, di cui due derivanti da disoccupazione indennizzata, e altri due anni nella gestione separata l'Inps considererà raggiunto il requisito minimo di 30 anni di contributi per l'APe social.
Ai fini della determinazione della misura dell'indennità (che, come noto, non può superare i 1.500 euro lordi mensili per 12 mensilità l'anno) nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni ai fini del calcolo dell’APE sociale il computo della rata mensile di pensione sarà effettuato pro-quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Ciò significa, in sostanza, proseguendo l'esempio precedente che l'Inps nella determinazione della misura della pensione (a cui è agganciato il valore dell'APE sociale) effettuerà il calcolo considerando la somma della pensione maturata nel FPLD e in quella maturata nella gestione separata al momento della richiesta dell'APE.
I limiti
Nonostante le aperture restano alcuni limiti da segnalare. In particolare, ai fini dei 30 o 36 anni di contributi, non potrà essere valorizzata la contribuzione versata presso le casse professionali (es. medici, avvocati eccetera). Il requisito contributivo non può, inoltre, essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia (totalizzazione internazionale) nè si possono far valere le eventuali maggiorazioni contributive che il soggetto richiedente potrebbe beneficiare all’atto del pensionamento. Ad esempio non si potrà valorizzare la maggiorazione contributiva di due mesi per ogni anno di lavoro subordinato svolto in presenza di invalidità superiore al 74% come previsto dall'articolo 80 della legge 388/2000.