Domande
L'Inps conferma che i lavoratori interessati alla salvaguardia dovevano presentare, a pena di decadenza, apposita domanda entro il 2 marzo 2021 (cioè sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio) esclusivamente all'INPS se trattatasi di lavoratori cd. autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS al 4.12.2011 secondo le indicazioni già fornite nel messaggio inps n. 195/2021; in tutti gli altri casi (cioè se trattasi di soggetti cessati dal servizio con o senza risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, soggetti con contratto a tempo determinato oppure lavoratori in congedo per assistere il figlio disabile) la domanda va presentata alle sedi territoriali dell'ispettorato di lavoro secondo le indicazioni già fornite con la Circolare Inl n. 5/2021. Tali soggetti possono, inoltre, anticipare la trattazione del conto presentando istanza, oltre che all’Ispettorato territoriale del lavoro, anche all’INPS online, direttamente o per il tramite del patronato. In tal caso la presentazione dell’istanza all’INPS è in aggiunta, e non in alternativa, a quella da presentare, comunque, all’Ispettorato territoriale del lavoro.
Monitoraggio
L'Istituto effettuerà una procedura di monitoraggio delle domande pervenute ordinando le stesse in base della data di cessazione del rapporto di lavoro: qualora dal monitoraggio risulti superato il vincolo di 2.400 unità l'Inps non potrà prendere in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del beneficio in argomento. L'Inps spiega, inoltre, che le domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione dell'attività di monitoraggio non dovranno essere respinte ma tenute in standby in attesa di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni di salvaguardia in parola.
Documenti: Circolare Inps 39/2021