Com'è noto, l'articolo 1, comma 40 lettera c) della legge 335/1995 prevede un particolare sconto dell'età pensionabile per le lavoratrici madri che hanno il proprio assegno determinato interamente con il sistema di calcolo contributivo. Si tratta di un beneficio da tenere bene a mente in quanto consente un piccolo anticipo dell'età pensionabile in un momento in cui i requisiti per la pensione si stanno allungando sempre piu' per effetto dell'applicazione della speranza di vita.
Tale normativa riconosce alle predette lavoratrici un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni) pari a 4 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 12 mesi. Una lavoratrice, ad esempio, che ha avuto due figli potrà anticipare l'uscita quindi di ben 8 mesi; nel caso in cui i figli siano tre si raggiunge il massimo beneficio conseguibile pari, per l'appunto a 12 mesi.
Questa agevolazione, è bene ribadirlo, riguarda solo chi ha l'assegno determinato completamente con il sistema contributivo, cioè ha iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996; sono escluse, invece, le lavoratrici in possesso di anzianità contributiva antecedente il 1° gennaio 1996 a meno che non esercitino la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23 della legge 223/1995 opzione che, com'è noto, può essere esercitata a condizione di possedere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 anni successivi al 31 dicembre 1995. Il beneficio è attivabile anche dalle lavoratici che esercitino la facoltà di computo nella gestione separata ai sensi dell'articolo 3 del Dm 282/1996, circostanza che com'è noto, determina il passaggio al sistema contributivo di tutta la contribuzione versata anche prima del 1996 (cfr: messaggio inps 18730/2013).
Niente da fare invece per chi esercita l'opzione donna ai sensi dell'articolo 1, co. 9 della legge 243/04 e successive modifiche ed integrazioni. La facoltà di opzione in parola, regolata dalla legge 243/04, non determina un passaggio completo al sistema contributivo (in tale circostanza il sistema contributivo è limitato alle sole regole di calcolo dell'assegno, da un punto di vista giuridico l'assegno resta nel sistema misto) e, pertanto, chi opta per tale uscita non potrà vedersi riconosciute queste agevolazioni (cfr: messaggio inps 219/2013 punto 10.1).