L'incentivo
L'incentivo consiste di un esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. L'incentivo è destinato alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (la lista dei codici ateco destinatari dell'incentivo è riportata in allegato al decreto stesso). Per le aziende che svolgono attività non agricola, l'accesso al beneficio è limitato ai soli lavoratori eventualmente inquadrati ai fini previdenziali nel settore agricolo. Sono escluse le pubbliche Amministrazioni. Lo sgravio non comporta alcuna riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici, per cui è irrilevante ai fini della determinazione della misura e del diritto a pensione dei lavoratori coinvolti, e si riferisce alla sola quota di contribuzione previdenziale e assistenziale posta a carico dei datori di lavoro privati, dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 con esclusione, pertanto, dei premi e contributi dovuti all’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Lo sgravio è concesso nel limite di spesa di euro 426,1 mln, nonché in coerenza con i dettati dell'Ue (comunicazione 19 marzo 2020 C/1863). In ogni caso, l'esonero riconosciuto non può superare l'importo dei contributi dovuti dai datori di lavoro, al netto di altre eventuali agevolazioni o riduzioni spettanti.
La domanda
Gli interessati potranno presentare domanda tramite un modello di istanza che sarà reso disponibile dall'Inps nei prossimi tempi. Nelle more di ciò i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell'esonero gia' scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell'agevolazione fino alla data di definizione delle istanze (l'Inps aveva già anticipato lo scorso settembre le modalità applicative dello sgravio cfr: messaggio inps 3341/2020). In caso di esito favorevole dell'istanza, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 gia' versata potra' essere compensata con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro.
In caso di esito favorevole dell'istanza, qualora l'esonero sia concesso in quota parte per il superamento del limite di spesa individuale, i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti dell'istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di rigetto dell'istanza, il richiedente dovra' provvedere al versamento dei contributi sospesi, comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento.
Documenti: DM 15 Ottobre 2020