Il legislatore non ha violato la Costituzione nello stabilire incompatibilità tra l’erogazione della pensione «Quota 100» e la prosecuzione dell’attività lavorativa dipendente. La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato, che la disciplina del pensionamento anticipato «Quota 100» impone, si giustifica perché la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro entrerebbe in netta contraddizione con la prosecuzione di una prestazione di lavoro.
Lo ha stabilito ieri la Consulta chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice del lavoro di Trento sul Decreto-legge n. 4 del 2019 (articolo 14, comma 3) che prevede la non cumulabilità della pensione anticipata cd. Quota 100 con i redditi da lavoro, fatta eccezione per quelli da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui.
La Questione
Riguardava un lavoratore andato a riposo con quota 100 dal 1° maggio 2019. Dopo la pensione, ha svolto rapporti di lavoro intermittente dal 3 giugno al 31 luglio 2019 per una retribuzione di 385,79 euro, dal 7 al 10 settembre 2019 per una retribuzione di 495,72 euro, dal 23 novembre al 31 dicembre 2019 per una retribuzione di euro 217,96 e dal 2 al 16 luglio 2020 per una retribuzione di euro 373,00. In conseguenza di ciò, l'Inps dando esecuzione al divieto assoluto di cumulo della pensione anticipata quota 100 (art. 14, dl n. 4/2019) con redditi da lavoro dipendente, ha chiesto il rimborso dei ratei di pensione erogati da maggio 2019 ad agosto 2020 e non ha più corrisposto quelli da settembre a dicembre 2020.
La norma è stata censurata per violazione dell’articolo 3, primo comma, della Costituzione, (cioè per disparità di trattamento) là dove non prevede identica esenzione per i redditi da lavoro dipendente fino a 5.000 euro lordi annui. Secondo il Giudice di Trento, il differente trattamento previsto per il reddito da lavoro dipendente - si trattava di una prestazione di lavoro intermittente - non sarebbe giustificato.
La decisione
In attesa del deposito della sentenza la Corte costituzionale fa sapere di aver dichiarato non fondata la questione poiché le situazioni di cui si discute non sono comparabili. Il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui non dà luogo, infatti, a obbligo contributivo. A differenza, invece, di quanto previsto per i rapporti di lavoro dipendente. La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato, che la disciplina del pensionamento anticipato "Quota 100" impone, si giustifica perché la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro entrerebbe in netta contraddizione con la prosecuzione di una prestazione di lavoro.