E' stata confermata nel decreto sulla Pa la norma che consente alle imprese editoriali in crisi che avviano un processo di ristrutturazione, di ricorrere al prepensionamento dei giornalisti. Kamsin La misura, nel rifinanziare gli oneri per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti professionisti iscritti all'Inpgi, prevede che i trattamenti di vecchiaia anticipata possano essere attivati dalle imprese editrici in crisi a condizione che sussistano appositi piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale. I piani devono prevedere la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali, coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni 3 prepensionamenti. Il vincolo tuttavia non interesserà le imprese i cui accordi prevedano un massimo di 5 prepensionamenti.
La misura pertanto subordinerà la possibilità, per le imprese editoriali, di procedere al prepensionamento dei giornalisti alla presentazione di appositi piani di ristrutturazione aziendale che prevedano uno specifico "turnover" minimo del personale. Le imprese che avevano già presentato istanza per il collocamento in prepensionamento dovranno integrare i piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati con le assunzioni indicate dalla nuova norma.
Inoltre si prevede che per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale (di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del D.L. 207/2008) di una spesa di 3 milioni di euro per il 2014, 9 milioni di euro per il 2015, 13 milioni di euro per il 2016, 13 milioni di euro per il 2017, 10,8 milioni di euro per il 2018 e 3 milioni di euro per il 2019.
La disposizione prevede anche la revoca dei finanziamenti concessi nei confronti dei giornalisti i quali abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati nel caso in cui sia intervenuta l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo (di cui all'articolo 2222 e ss. c.c.), anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore (anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale).
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