In particolare la disciplina sul prepensionamento di cui all'articolo 37, co. 1, lett. b) della legge 416/1981 per i giornalisti iscritti all'INPGI dipendenti di imprese editoriali in stato di crisi (come recentemente modificato dal Dlgs 69/2017) potrà essere applicata anche in favore di quelle aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale.
Per la validità del piano è necessaria la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti (anziché di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti come attualmente previsto), di giovani di età non superiore a 35 anni (ora non c'è limite anagrafico), giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa. Il vincolo di una assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, inoltre, interesserà anche le aziende i cui accordi ministeriali dispongano un massimo di cinque prepensionamenti (a differenza di quanto attualmente previsto).
I requisiti
Per i soggetti interessati dai predetti accordi ministeriali potranno optare per la pensione nei 5 anni che precedono il raggiungimento dell'età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI (cioè all'età di 62 anni con almeno 25 anni e 5 mesi di contribuzione) con il riconoscimento di uno scivolo contributivo di 5 anni di contributi figurativi, nei limiti di un massimo di 30 anni di contributi (qualora il giornalista, sia uomo che donna, abbia superato i 62 anni di età, lo scivolo contributivo non può comunque essere superiore alla differenza tra il limite di 67 anni e l'età anagrafica raggiunta dal richiedente).
Resta fermo che l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per il predetto trattamento, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.