L'interessato aveva usufruito a decorrere dal 1 ° luglio 2008 della procedura di mobilità intrapresa dalla società datrice e aveva maturato i richiesti 40 anni di contributi ed il relativo diritto al trattamento pensionistico - sulla base delle allora vigenti disposizioni normative in materia pensionistica - nel mese di giugno 2015 con decorrenza della pensione a partire dal mese di ottobre 2016 (decorsi i 12 mesi di finestra mobile unitamente ai 3 mesi della cd. speranza di vita). Avendo presentato istanza di accesso nel profilo dei lavoratori cd. cessati dal servizio entro il 2011 nell'ambito di procedure di conciliazione con l'azienda o in applicazione di accordi sindacali era rispettato il termine di decorrenza della pensione stabilito dalla settima salvaguardia, 6 gennaio 2017.
Il lavoratore aveva quindi presentato domanda di salvaguardia ottenendo, peraltro, l'accertamento del profilo di tutela da parte della DTL competente. L'lnps, costituitasi in giudizio ha contestato la fondatezza della domanda insistendo per il rigetto della stessa atteso che "l'art. 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni in legge n. 214 del 2011 e s.m.i., prevede che continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto c) ai soggetti cd. "salvaguardati", ancorchè maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento al 31 dicembre 2011 ma non prevede, nei confronti di coloro che hanno esercitato l'opzione al sistema contributivo entro il 31.12.2011, l'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del richiamato decreto, ancorchè maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento al 31 dicembre 2011.
L'Inps aveva dedotto l'inapplicabilità della salvaguardia poichè ai soggetti che hanno esercitato l'opzione al sistema contributivo entro il 31.12.2011 (ex articolo 1, co. 23 della legge 335/1995), come il ricorrente, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del richiamato decreto, solo nel caso in cui gli stessi abbiano maturano i previgenti requisiti entro il 31 dicembre 2011, in quanto rientranti nella categoria di soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla in legge n. 214 del 2011 e s.m.i. Negando in sostanza l'operatività dalla salvaguardia a coloro che hanno optato per le regole di calcolo contributive.
Il Giudice del Lavoro non ha accolto la tesi dell'Inps. Le norme di salvaguardia, previste dall'art. 24 D.L. 201/2011 estese poi dall'art. 1, comma 265,L. 208/2015, nel disporre il mantenimento delle più favorevoli soglie di età ed anzianità contributiva previste nel regime pensionistico previgente alla riforma Fornero non solo in favore di chi avesse maturato i requisiti contributivi prima dell'entrata in vigore della riforma ma anche in favore di altre specifiche categorie meritevoli di speciale cautela (quali i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto in base ad accordo conciliativo con concessione di incentivo all'esodo) non fanno alcuna distinzione tra chi avesse o non avesse esercitato l'opzione (all'epoca in alcune situazioni facoltativa) per il regime contributivo piuttosto che retributivo in base alla disciplina di cui alla 1. n° 335/95. Né vi sarebbe una ragione idonea a giustificare una tale discriminazione. D'altra parte lo stesso Inps riconosce che anche a coloro che abbiano esercitato l'opzione in parola sia applicabile almeno una delle ipotesi di operatività della salvaguardia (prevista per il caso di maturazione dell'anzianità contributiva prima della operatività della riforma) e non si vede perché dovrebbe essere invece esclusa l'operatività delle altre ipotesi previste in modo indifferentemente alternativo dalle medesime norme di salvaguardia.