La questione
Come noto l'articolo 15 del regolamento INPGI prevede che tutte le pensioni, ad eccezione di quelle di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti erogate dall'Istituto siano cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo di qualsiasi natura fino al limite massimo di 22.524,13€ (anno 2020). L’eccedenza reddituale rispetto al tetto cumulabile, nei limiti del 50% del trattamento stesso, va ad abbattere la pensione erogabile.
La decisione
L'ordinanza della Cassazione ribalta il precedente orientamento (sentenze n. 8067/2016 e n. 12671/2016) adeguandosi a quanto stabilito nella recente sentenza n. 19573/2019. In tale sede il Supremo Collegio ha affermato che la trasformazione dell'INPGI in persona giuridica privata in forza del decreto legislativo n. 509/1994 non ha mutato la natura giuridica della forma di previdenza gestita, sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
La Corte precisa, infatti, che l'INPGI gestisce, per espresso disposto dell'art. 76 della l. n. 388 del 2000, una forma di assicurazione sostitutiva di quella garantita dall'INPS, mentre gli artt. 72, comma 1, della legge appena citata, e 44, comma 1, della l. n. 289 del 2002, poi seguiti dall'art. 19 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. con l. n. 133 del 2008, parificano il trattamento pensionistico a carico dell'AGO e quelli a carico delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima. Questa considerazione vale a rendere applicabile anche all'INPGI la medesima disciplina legale prevista per i lavoratori dipendenti assicurati presso l'Inps in materia di cumulo reddito pensione; e cioè della piena cumulabilità del trattamento pensionistico di anzianità con redditi da lavoro di qualsiasi importo essi siano.
E' stata, pertanto, sconfessata la tesi dell'INPGI secondo la quale con la privatizzazione all'Istituto era stato riconosciuto il potere di escludere l'applicabilità della disciplina legale in materia anticumulo, che avrebbe a quel punto trovato applicazione soltanto nei confronti delle forme sostitutive pensionistiche non privatizzate (cioè esclusivamente all'INPS).