Soppressione dal 1° Ottobre
L'Inps comunica, pertanto, che a decorrere dal mese di ottobre 2020 i datori di lavoro non dovranno più versare a FONDINPS le quote di TFR maturando dei lavoratori silenti, ossia di quei lavoratori che non hanno comunicato al datore di lavoro nei termini di legge l'adesione ad alcuna forma pensionistica complementare o di voler mantenere il proprio TFR secondo le previsioni di cui all'articolo 2120 c.c. A decorrere dal mese di ottobre 2020, le quote di TFR maturando dei nuovi iscritti taciti “affluiscono alla forma pensionistica complementare denominata «Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini» in forma abbreviata «COMETA», iscritta al n. 61 dell’Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP”.
Di conseguenza, a decorrere dal mese di competenza ottobre 2020, i datori di lavoro non potranno più riportare all’interno dell’elemento <SceltaPrevCompl>/<FormaPrevCompl> il codice “9999”, avente il significato di “FONDINPS – FONDO COMPLEMENTARE INPS”, ma dovrà essere utilizzato il codice “61”, avente il significato di “COMETA - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA, DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E DEI SETTORI AFFINI”.
Il documento ribadisce, inoltre, che ove il datore di lavoro sia tenuto a contribuire al fondo di tesoreria (> 50 dipendenti), in relazione alle quote di TFR che i lavoratori non hanno destinato (in maniera esplicita o tacita) alla previdenza complementare, tale obbligo continuerà a permanere fino al momento del conferimento del TFR maturando (in maniera esplicita o tacita) alla forma pensionistica complementare.
Vecchi iscritti a FONDINPS
Le posizioni individuali dei soggetti che risultano già iscritti a FONDINPS alla data di chiusura del Fondo alle nuove adesioni saranno trasferite al fondo COMETA (nella linea di gestione più prudenziale) entro sei mesi dall'adozione del D.I. citato (quindi entro il 14 febbraio 2021) previa adeguata informazione agli iscritti circa le caratteristiche del nuovo fondo. A costoro, inoltre, è garantito il diritto di trasferimento della posizione individuale ad un'altra forma pensionistica complementare da esercitarsi, in assenza di oneri, entro i sei mesi successivi alla ricezione delle informative.
Documenti: Messaggio Inps 3600/2020