Pensioni, Torna la pace contributiva. Domande entro il 31 dicembre 2025

Mercoledì, 29 Maggio 2024
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Riscattabili i vuoti contributivi tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2023 sino ad un massimo di cinque anni in aggiunta a quelli eventualmente già riscattati con il dl n. 4/2019.

Pace contributiva 2.0 per i lavoratori privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 sarà possibile riscattare qualsiasi vuoto contributivo tra un periodo e l’altro (es. periodi di disoccupazione non indennizzati figurativamente) collocato tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2023 nel limite massimo di cinque anni. E al netto del periodo eventualmente già riscattato con l’analoga misura vigente nel triennio 2019-2021. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 69/2024 con la quale recepisce la novella contenuta nell’articolo 1, co. 126 e ss. della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

Destinatari

Si tratta della riproposizione per un biennio della facoltà prevista dal dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019 per il triennio 2019-2021 che ha riscosso un certo successo tra i lavoratori. Come l’ultima, pertanto, l'Inps spiega che il riscatto è riconosciuto in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (la condizione di iscrizione è soddisfatta in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda). Da questo punto di vista restano esclusi gli iscritti alle casse professionali (es. avvocati, commercialisti eccetera).

Condizioni

Per l’esercizio della facoltà occorre non avere anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Cioè non deve essere presente qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione Europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati. Se per qualche motivo l’assicurato, dopo la presentazione della domanda, acquisisse anzianità anteriore 1° gennaio 1996 si produrrà l’annullamento d’ufficio del riscatto con la restituzione dell’onere all’interessato.

L'esercizio della facoltà è subordinato all'assenza di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria ed il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione Europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati).

Massimo cinque anni

Possono formare oggetto di riscatto i periodi temporali collocati tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2023 nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, determinati senza tenere in considerazione gli eventuali periodi già riscattati con l’analoga misura vigente nel triennio 2019-2021 (anche qui massimo cinque anni). Cumulando le due misure, pertanto, si può teoricamente riscattare un massimo di dieci anni di vuoto contributivo.

Come per il passato l’Inps conferma che la facoltà in questione non può essere utilizzata per valorizzare periodi di inadempienze contributive da parte del datore di lavoro e che il periodo riscattato, equiparato a contribuzione effettiva da lavoro, è utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

Onere

L’onere, spiega l’Inps, è determinato con il meccanismo dell’aliquota percentuale di cui all’articolo 2, co. 5 del dlgs n. 184/1997. Cioè applicando l’aliquota contributiva di finanziamento della gestione presso cui è diretta la domanda di riscatto per la retribuzione pensionabile degli ultimi 12 mesi meno remoti dalla domanda da rapportare al periodo che forma oggetto di riscatto. Si badi, quindi, che non si può applicare il cd. riscatto agevolato (valido solo per la laurea).

Domanda

La domanda si può presentare tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2025 esclusivamente online tramite il sito INPS. Può produrla sia il diretto interessato che i suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini oppure il datore di lavoro.  L’onere di riscatto è deducibile fiscalmente dal reddito complessivo di chi lo sostiene (nella versione 1.0, invece, l’onere era detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%). Se la domanda è prodotta dai parenti e affini o dal datore di lavoro l’interessato deve esprimere il consenso all’operazione.

Versamento

L’onere può essere versato in unica soluzione oppure in 120 rate mensili senza interessi. Attenzione. Se i contributi da riscatto devono essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari la somma ancora dovuta deve essere versata in unica soluzione.

Documenti: Circolare Inps 69/2024

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