Disciplina ordinaria
Come noto le disposizioni attualmente vigenti (art. 15-nonies del Dlgs 502/1992) prevedono che le amministrazioni pubbliche siano tenute alla risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del personale medico e sanitario che ha raggiunto l'età ordinamentale (65 anni) se ha maturato a tale data il diritto a pensione (es. pensione anticipata). Per il solo personale dirigente medico del Ssn è consentita la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il limite del 65° anno, su richiesta dell'interessato, fino al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo - purché non si superi il limite dei 70 anni di età. Per fronteggiare la carenza di medici specialisti, l'articolo 5-bis, comma 2, del recente D.L. 162/2019 (c.d. Decreto proroga termini) ha modificato (qui i dettagli) in via transitoria i limiti di età massima per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Ssn (la deroga non riguarda infatti il personale medico a rapporto convenzionale).
In base alla nuova norma, tali soggetti, entro il 31 dicembre 2022, possono fare domanda per proseguire il servizio fino al settantesimo anno di età anche se, prima di tale limite anagrafico, maturano i quarant'anni di servizio effettivo (l'amministrazione di appartenenza può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti; la cui procedura deve peraltro essere adottata senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio).
Deroga sino al 31 luglio 2020
In base alla norma in commento le aziende sanitarie potranno, pertanto, stabilire la prosecuzione del rapporto di lavoro anche oltre l'età limite di 65 anni sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria sia per il personale dirigente che non sino al 31 luglio 2020, attuale data di scadenza dello stato di emergenza sanitaria. Si ritiene che la prosecuzione del rapporto possa avvenire anche oltre il limite dei 70 anni e/o dei 40 anni di servizio effettivo per quei dirigenti che abbiano già chiesto ed ottenuto la prosecuzione del rapporto di lavoro in base alla predetta disciplina ordinaria. Per i medesimi fini e per il medesimo periodo il personale dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato può essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza.