In particolare, si prevede che, qualora i termini individuati dall'articolo 1, co. 500 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) siano scaduti in data successiva al 31 gennaio 2020 - data in cui è stata adottata la prima delibera di dichiarazione di stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19 -, la domanda di prepensionamento possa essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 126/2020 di conversione al dl n. 104/2020 (cioè entro il 14 dicembre 2020 atteso che la misura è entrata in vigore il 14 ottobre 2020 ed il 13 dicembre è giorno festivo). Sono fatte salve le domande già presentate nei termini prima dell'entrata in vigore della disposizione. La possibilità di avvalersi della riapertura del termine è subordinata alla condizione che l'ultimo contributo del dipendente risulti accreditato a titolo di trattamento straordinario di integrazione salariale.
Si ricorda che il citato articolo 1, comma 500, della L. n. 160 del 2019 ha previsto che, limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, possano accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni (posseduta nel regime generale INPS dei lavoratori dipendenti), i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi. L'Inps ha dato istruzioni al riguardo con la Circ. Inps n. 93/2020. Ordinariamente le domande di prepensionamento devono essere presentate a pena di decadenza entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale (se è già maturato il requisito contributivo richiesto) ovvero entro sessanta giorni a decorrere dal conseguimento del requisito di anzianità contributiva (se essa è raggiunta in costanza di CIGS).
Riesame d'ufficio
Ebbene a seguito della novella normativa l'Inps spiega che sono tenuti alla presentazione della domanda esclusivamente i soggetti che non la abbiano presentata in passato. Con riferimento a tali soggetti, il trattamento pensionistico decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa cessazione dell’attività da lavoro dipendente. Le domande di pensione, invece, eventualmente respinte dall'Inps per il decorso del termine decadenziale verranno riesaminate d’ufficio sulla base delle indicazioni che saranno fornite con una circolare di prossima pubblicazione.