Il prepensionamento dei poligrafici sarà possibile anche nel 2024 fermo restando la maturazione di 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023 e la presentazione entro la stessa data presso il Ministero del Lavoro dei piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi a cui abbia fatto seguito l’ammissione alla CIGS. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 68/2024 in cui spiega che la legge di bilancio 2024 ha stanziato per tale finalità ulteriori 10,4 milioni di euro per l’anno 2024, 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2,4 milioni di euro per l’anno 2027.
Prepensionamento Poligrafici
L'articolo 1, co. 500 della legge 160/2019 consente il pensionamento anticipato con 35 anni di contributi (anziché 38 anni) tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2023 a favore dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. E che abbiano fruito, nel limite delle unità ammesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al relativo trattamento di CIGS con decreto ministeriale.
Il beneficio riguarda esclusivamente i soggetti ammessi alla CIGS per causale di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi (restano escluse le causali di crisi aziendale e cessazione dell'attività nonché le ipotesi di contratto di solidarietà). L'Inps ha fornito istruzioni con Circ. n. 93/2020. In tale sede è stato precisato che il requisito contributivo di 35 anni deve essere maturato entro il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023.
Le domande
Con Circ. n. 126/2020 l’Istituto ha precisato che le domande di prepensionamento devono essere presentate a pena di decadenza entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale se è già maturato il requisito contributivo richiesto, ovvero entro sessanta giorni a decorrere dal conseguimento del requisito di anzianità contributiva se essa è raggiunta in costanza di CIGS.
Solo se il decreto che approva il piano di riorganizzazione in presenza di crisi e autorizza il trattamento straordinario avviene in data successiva a quella di inizio per l’interessato del trattamento straordinario di integrazione salariale il termine di 60 giorni decorre dalla data di emanazione del decreto stesso per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo prima della data di emanazione del decreto.
Termini 2024
L’articolo 1, co. 141 della legge n. 213/2023 per consentire l’accesso alla misura «anche nel 2024» ha stanziato 10,4 milioni di euro per l’anno 2024, 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2,4 milioni di euro per l’anno 2027. La novella, spiega l’Inps, non modifica tuttavia né il termine del 31 dicembre 2023 entro il quale deve essere maturato il requisito contributivo ridotto di 35 anni, né la necessità che i piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale per crisi debbano essere presentati al Ministero del Lavoro entro il 31 dicembre 2023.
Non si tratta, pertanto, di una proroga della misura ma dello stanziamento delle somme per consentire l'accesso ai soggetti, in possesso dei suddetti requisiti, che maturino la decorrenza della pensione entro il mese di dicembre 2024. Conseguentemente, spiega l’Inps, il trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento deve essere fruito entro e non oltre il 30 novembre 2024, data ultima entro la quale deve essere presentata la domanda di pensione.
Resta fermo che per la fruizione occorre che l’ultima contribuzione deve essere accreditata a titolo di CIGS finalizzata al prepensionamento.
Documenti: Circolare Inps 68/2024