Termine di decadenza
I chiarimenti interessano i termini per la presentazione delle domande di prepensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 500, della L. n. 160 del 2019. La disposizione da ultimo richiamata ha previsto che, limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, possano accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni (posseduta nel regime generale INPS dei lavoratori dipendenti), i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi con l'ammissione al conseguente trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Il nuovo documento, ad integrazione delle indicazioni già fornite con la Circ. Inps n. 93/2020, conferma che ordinariamente le domande di prepensionamento devono essere presentate a pena di decadenza entro sessanta giorni dall'ammissione al predetto trattamento straordinario di integrazione salariale (se è già maturato il requisito contributivo richiesto) ovvero entro sessanta giorni a decorrere dal conseguimento del requisito di anzianità contributiva (se essa è raggiunta in costanza di CIGS).
Tuttavia se il decreto ministeriale che approva il piano di riorganizzazione in presenza di crisi e autorizza il trattamento straordinario di integrazione salariale viene emesso in data successiva a quella di inizio della CIGS: il termine di 60 giorni decorre dalla data di emanazione del decreto stesso per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo prima della data di emanazione del decreto, oppure dalla data di maturazione del requisito contributivo se esso si colloca successivamente alla data di emanazione del decreto.
I lavoratori che hanno maturato il prescritto requisito contributivo entro il periodo di fruizione della CIGS possono presentare la domanda di pensione anche in data antecedente a quella di emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione in presenza di crisi e autorizza il predetto trattamento straordinario di integrazione salariale. Le domande saranno tenute in evidenza, in attesa che gli interessati, ai fini del riconoscimento della pensione, le integrino con l’indicazione degli estremi del decreto.
La domanda va presentata nel rispetto dei predetti termini anche se il rapporto di lavoro dipendente non è formalmente risolto. Resta inteso che il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. L'Inps ribadisce, inoltre, che per il diritto al prepensionamento sorge esclusivamente se il requisito contributivo è maturato entro il trattamento di CIGS di cui all'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 2015 (cioè in presenza di un piano di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale). Così se il trattamento è stato sospeso per la fruizione delle integrazioni salariali causa COVID il lavoratore dovrà essere prima riammesso al trattamento di CIGS per presentare domanda di pensione. Ciò in quanto l'ultimo contributo del dipendente deve risultare accreditato a titolo di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al citato articolo 25-bis.
Rimessione dei termini
L'articolo 1, co. 500 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) ha previsto una rimessione dei termini a favore di quei lavoratori i cui termini sono scaduti tra il 1° febbraio 2020 ed il 14 dicembre 2020, cioè entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 126/2020 di conversione al dl n. 104/2020. L'Inps, pertanto, spiega che questi soggetti possono produrre la domanda di pensione utilizzando il prodotto denominato “Pensione Anticipata Prepensionamento Editoria art. 1 comma 500 legge 160/2019” già disponibile sul sito internet dell'Istituto. Indicazioni al riguardo, peraltro, erano già state fornite con il messaggio n. 3874/2020.
Per questi soggetti il trattamento pensionistico decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, fermo restando che la decorrenza non può essere comunque antecedente al mese di novembre 2020. Chi avesse già presentato domanda prima della pubblicazione non deve ripresentarla in quanto la novella ha previsto la salvezza delle domande già presentate.
Documenti: Circolare Inps 126/2020