Come noto l'ente previdenziale aveva precisato, con il messaggio 689/2019, che requisito indispensabile per il riconoscimento delle prestazioni a carattere sociale è la residenza effettiva nel territorio dello Stato. In tale occasione era stato indicato, pertanto, che la prestazione sarebbe stata sospesa qualora il soggetto richiedente una delle prestazioni di sostegno al reddito a carattere assistenziale risulti registrato nel Archivio Anagrafico Unico (ARCA) come “irreperibile” o “senza fissa dimora”.
Con il sopra richiamato messaggio l'ente previdenziale chiarisce, tuttavia, che le persone senza fissa dimora mantengono il diritto di ottenere una residenza, ancorché “fittizia”, nel Comune dove hanno stabilito il proprio domicilio, purché abbiano ottemperato agli obblighi previsti dall’articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, così come modificato dall’articolo 3, comma 38, della legge 15 luglio 2009, n. 94. In tal caso, pertanto, anche le persone senza fissa dimora, se iscritte all’anagrafe di un Comune del territorio italiano, anche con una residenza “fittizia”, hanno diritto ad accedere e a continuare a fruire delle prestazioni sociali come, ad esempio, l'assegno di natalità (cd. bonus bebè) (art. 1, comma da 125 a 129, della legge n. 190/2014 e art. 1, comma 248 e 249, della legge n. 205/2017) e il bonus asilo nido (art. 1, comma 355, della legge n. 232/2016), nonchè l'assegno al nucleo familiare e l'assegno di maternità erogato dai comuni.
Documenti: Messaggio inps 2521/2019